Di Rosalba Sblendorio su Domenica, 01 Marzo 2020
Categoria: Albi, previdenza, assistenza: guida alle opportunità per gli avvocati

Cassa forense: come incide sui giovani iscritti e sugli avvocati con redditi bassi?

Contributi soggettivi minimi obbligatori e giovani iscritti

Chi si approccia alla professione d'avvocato deve affrontare molte spese, tra le quali si ricordano i contributi da corrispondere alla Cassa forense.

Ma quanto incide l'ente previdenziale sui giovani avvocati?

Vediamo se sono previste delle agevolazioni per tali professionisti.

Nella trattazione di tale argomento partiamo con l'affermare che «porre in capo agli iscritti alla Cassa un obbligo contributivo minimo, indipendentemente dal reddito professionale conseguito nell'anno di riferimento, rappresenta soltanto una delle possibili modalità di finanziamento della provvista necessaria ad assicurare agli iscritti alla Cassa una prestazione previdenziale. In buona sostanza, si tratta di un sistema che trova applicazione anche in altri campi del lavoro autonomo, in cui pure sono previsti minimali contributivi [...] palesemente finalizzati a garantire la sostenibilità economica del sistema oltre che una tutela previdenziale minima generalizzata» (Tribunale Pesaro Sez. lavoro, sentenza 22 luglio 2019). 

Ciò premesso, il regolamento della Cassa forense, per agevolare i neoiscritti, ha disposto che il contributo soggettivo minimo:

È comunque dovuto il contributo integrativo nella misura del 4% dell'effettivo volume di affari IVA dichiarato» [1].

Contributi soggettivi minimi e redditi professionali bassi

Ma cosa accade se gli avvocati percepiscono un reddito professionale interiore a euro 10.300,00?

In tali casi, per un arco temporale limitato ai primi otto anni di iscrizione alla Cassa, anche non consecutivi:

L'integrazione: 

Ove non si opti per l'integrazione, l'avvocato:

Il Comitato dei Delegati potrà adeguare ogni quattro anni la soglia reddituale e il periodo temporale entro cui limitare la possibilità di beneficiare della riduzione del contributo soggettivo minimo.

«La Cassa non potrà dichiarare inefficaci periodi di iscrizione successivi al 2012 per mancanza del requisito della continuità professionale, né procedere a revisioni a norma dell'art. 3 della Legge n. 319/75 e successive modifiche» [3].

Note

[1] Artt. 7, comma 2 e 3, Regolamento ex art. 21 Legge n. 247/2012;

[2] Art. 9 Regolamento ex art. 21 Legge n. 247/2012;

[3] Art. 3, Legge n. 319/1975:

«La giunta esecutiva della Cassa, sulla scorta dei criteri fissati dal comitato dei delegati, può provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata.

Sono rimborsabili a richiesta i contributi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci».