Il Consiglio di Stato ha espresso un parere interlocutorio ma fortemente critico sullo schema di decreto del Ministero dello sviluppo economico riguardante il canone di abbonamento alla televisione, in attuazione dell’art. 1, comma 154, l. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).
Il provvedimento è stato emesso dalla Commissionr Speciale il 13 aprile 2016, è l´anno atto è il n. 915
Con tale parere sono stati evidenziati alcuni profili che richiedono un approfondimento da parte dell’Amministrazione, quali l’individuazione di cosa si debba intendere per apparecchio televisivo, la cui detenzione comporta il pagamento del relativo canone di abbonamento, e il rispetto della normativa sulla privacy.
Il parere in questione esprime quindi una forte criticità sulle norme legislative sopra richiamate ponendo in discussione anche la legittimità della riscossione del canone tramite prelievo sulla bolletta elettrica.
Si tratta, come specificato, di un parere interlocutorio: quello definitivo sarà infatti reso al termine degli approfondimenti necessari. Il provvedimento governativo sarà quindi probabilmente integrato,come si percepisce dalle dichiarazioni all´Ansa del sottosegretario alle Comunicazioni, Antonello Giacomelli, padre della misura. "E´ un po´ singolare - afferma rispondendo alle critiche dell´opposizione - trasformare nella comunicazione i pareri e i contribuiti consultivi che servono esattamente a migliorare il testo e che sono accolti da noi con spirito costruttivo in una inesistente bocciatura".
Il Consiglio di Stato sottolinea la carenza di "un qualsiasi richiamo ad una definizione di cosa debba intendersi per apparecchio televisivo", dal momento che sul mercato sono ormai disponibili molti device per la ricezione dei segnali. Secondo Palazzo Spada, sarebbe stato necessario aggiungere che l´oggetto della disposizione sono quegli apparecchi "in grado di ricevere il segnale digitale terrestre o satellitare direttamente o tramite decoder". Assente, inoltre, un riferimento allo scambio dati tra gli enti ai fini dell´addebito ed una norma che certifichi che tutti gli ade,pimenti previsti siano assunti e posti in essere nel rispetto dei principi della privacy.
normativa sulla privacy. Un ulteriore profilo di criticità è dato dal fatto che "non tutte le norme risultano formulate in maniera adeguatamente chiara".
Fonte: Giustizia Amministrativa
In allegato il parere
Il provvedimento è stato emesso dalla Commissionr Speciale il 13 aprile 2016, è l´anno atto è il n. 915
Con tale parere sono stati evidenziati alcuni profili che richiedono un approfondimento da parte dell’Amministrazione, quali l’individuazione di cosa si debba intendere per apparecchio televisivo, la cui detenzione comporta il pagamento del relativo canone di abbonamento, e il rispetto della normativa sulla privacy.
Il parere in questione esprime quindi una forte criticità sulle norme legislative sopra richiamate ponendo in discussione anche la legittimità della riscossione del canone tramite prelievo sulla bolletta elettrica.
Si tratta, come specificato, di un parere interlocutorio: quello definitivo sarà infatti reso al termine degli approfondimenti necessari. Il provvedimento governativo sarà quindi probabilmente integrato,come si percepisce dalle dichiarazioni all´Ansa del sottosegretario alle Comunicazioni, Antonello Giacomelli, padre della misura. "E´ un po´ singolare - afferma rispondendo alle critiche dell´opposizione - trasformare nella comunicazione i pareri e i contribuiti consultivi che servono esattamente a migliorare il testo e che sono accolti da noi con spirito costruttivo in una inesistente bocciatura".
Il Consiglio di Stato sottolinea la carenza di "un qualsiasi richiamo ad una definizione di cosa debba intendersi per apparecchio televisivo", dal momento che sul mercato sono ormai disponibili molti device per la ricezione dei segnali. Secondo Palazzo Spada, sarebbe stato necessario aggiungere che l´oggetto della disposizione sono quegli apparecchi "in grado di ricevere il segnale digitale terrestre o satellitare direttamente o tramite decoder". Assente, inoltre, un riferimento allo scambio dati tra gli enti ai fini dell´addebito ed una norma che certifichi che tutti gli ade,pimenti previsti siano assunti e posti in essere nel rispetto dei principi della privacy.
normativa sulla privacy. Un ulteriore profilo di criticità è dato dal fatto che "non tutte le norme risultano formulate in maniera adeguatamente chiara".
Fonte: Giustizia Amministrativa
In allegato il parere
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