Di Redazione su Lunedì, 17 Luglio 2017
Categoria: Il caso del giorno 2018-2019 - diritto scolastico

Cade durante corsa campestre, Cassazione: Scuola non responsabile per lesioni studente, "insite in rischio sportivo"

Questa volta, è una sentenza decisamente favorevole ad un istituto scolastico e al MIUR. Entrambi erano stati convenuti in giudizio alcuni anni fa dai familiari di una studentessa che, partecipando ad una corsa campestre organizzata, nell´ora di educazione motoria, dalla scuola che frequentava, inciampando nel marciapiede che delimitava il percorso, era caduta rovinosamente per terra riportando alcune lesioni.
Incuranti del fatto che il percorso era conosciuto da tutti i partecipanti, essendo peraltro situato all´interno e a parere dell´istituto, e che la manifestazione sportiva si fosse tenuta in pieno giorno, così consentendo a tutti i partecipanti una agevole percezione di tutte le possibili insidie, i familiari della sfortunata non avevano ugualmente deciso di adire il tribunale civile, al fine di ottenere la declaratoria della responsabilità delle due istituzioni ed il conseguente risarcimento dei danni patiti dalla figlia.
Ma dopo essere stata rigettata, in primo e in secondo grado, dai giudici del merito, anche la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza numero 16666 depositata il 6 luglio scorso, ha confermato la pronuncia resa dalla Corte d´Appello, impugnata dalla ragazza, e ha rigettato anche il ricorso per cassazione, così confermando in toto la carenza di responsabilità dell´istituto scolastico e del MIUR.
Infatti, da cui nasce il contenzioso, sono compiutamente descritti in sentenza. La vicenda è datata, risale infatti addirittura al 1995, anno in cui la ragazza, all´epoca evidentemente minore, frequentava la scuola superiore di primo grado di Isola del Gran Sasso, in provincia dell´Aquila, ed appunto, nel corso della manifestazione di corsa campestre organizzata dalla scuola predetta, era inciampata sul marciapiede posto proprio a lato dell´edificio scolastico, e compreso nel percorso della corsa, e riportando alcune lesioni, aveva chiesto i danni alla scuola.
Il Tribunale dell´Aquila aveva respinto la richiesta risarcitoria sulla base di una assoluta carenza di elementi di responsabilità da parte del Ministero e dell´istituto scolastico.
Ciò in quanto, a parere dei giudici del grado, era stata «ritenuta adempiuta l´obbligazione contrattuale del ministero in rapporto alle caratteristiche della gara campestre alla quale si stava allenando la giovane e a quelle di non pericolosità del marciapiede, le cui condizioni erano pure ben note alla vittima, che frequentava i luoghi dove si tenevano le lezioni di educazione fisica».
Detta pronuncia del Tribunale era stata poi confermata anche dalla Corte d´Appello dell´Aquila e da ciò è seguito il ricorso in Cassazione da parte della danneggiata.
Ma la Cassazione rigettando il ricorso ha giustamente rilevato che la responsabilità da cose in custodia era del tutto fuori luogo perché la qui gravata decisione ampiamente motiva sulla presenza di un ostacolo come quello origine della caduta come insita nel rischio sportivo connesso al percorso della gara di corsa campestre ed inoltre che «la corte territoriale non parla mai di accettazione del rischio, ma di rischio connaturato alla specifica attività di educazione fisica posta in essere, in relazione alla specificità sportiva praticata nel momento».
Affermando infine che «Le ricorrenti non si confrontano con la ratio decidendi dell´impostazione dell´evento come gara di corsa campestre senza particolari violazioni delle relative regole, con conseguente esclusione, in via principale, della responsabilità extracontrattuale e, in via subordinata, con riconoscimento delle esimenti proprie dell´inerenza del rischio poi corso al regolare esercizio di un´attività sportiva particolare».