Il bonus relativo al mese di maggio: erogazione automatica per gli avvocati che ne hanno già beneficiato per i mesi di marzo e aprile
Il D.L. n. 104/2020, recante «misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», ai fini della completa attuazione di quanto previsto dall'articolo 78 del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'art. 13 ha disposto che l'indennità a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza relativa al mese di maggio è elevata a euro 1.000,00. Il beneficio in questione sarà riconosciuto nel limite spesa di 530 milioni di euro per l'anno 2020. Detta indennità, si ricorda, è stata introdotta a sostegno dei liberi professionisti iscritti agli enti previdenziali di diritto privato, per far fronte alla situazione di blocco dell'attività lavorativa subita durante i mesi di lockdown a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Nella categoria dei su menzionati professionisti rientrano indubbiamente gli avvocati.
L'erogazione dell'indennità in questione per gli avvocati che ne hanno già beneficiato per i mesi di marzo e aprile è automatica. Gli accrediti, infatti, come si legge sul sito della Cassa forense, sono stati già disposti.
Gli avvocati che non hanno beneficiato del bonus per le mensilità di marzo e aprile
I professionisti iscritti alla Cassa forense che non hanno già beneficiato delle indennità di marzo e aprile, potranno presentare domanda alla Cassa forense fino alle ore 24:00 di lunedì 14 settembre 2020.
Le modalità di presentazione della domanda, come chiarito nel comunicato dell'ente previdenziale su descritto, è esclusivamente telematica, attraverso l'apposita procedura attivata nell'area riservata del sito internet dell'ente medesimo.
Sono legittimati a presentare la richiesta dell'indennità in questione:
- gli iscritti al 23 febbraio 2020 alla Cassa forense che attestino un reddito professionale non superiore ai 50 mila euro;
- che non sono percettori i) delle indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, ii) del reddito di cittadinanza e iii) del reddito di emergenza;
- che hanno chiuso la partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 maggio 2020 ovvero che hanno subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019. La riduzione in questione non riguarda i professionisti iscritti agli enti previdenziali obbligatori nel corso degli anni 2019-2020;
- che non sono titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- che non sono titolari di pensione.
Formazione graduatorie nuove domande
La graduatoria per le nuove domande verrà formata, tenendo conto:
- dell'ordine cronologico di arrivo;
- del possesso dei requisiti.
La domanda andrà presentata seguendo il format che è stato predisposto all'uopo sul sito della cassa forense e dovrà essere compilato in ogni sua parte, fornendo:
- le dichiarazioni relative al reddito professionale sia che questo sia inferiore ai 35 mila euro, sia che questo sia ricompreso tra 35 mila e 50 mila euro:
- l'indicazione delle coordinate bancarie o postali relative al conto su cui si vuole far pervenire l'accredito del bonus in questione.
La domanda, inoltre, andrà corredata, a pena di inammissibilità, di:
- copia di un documento di identità in corso di validità;
- copia del codice fiscale.
«Eventuali domande, pervenute in forma cartacea o, comunque, con modalità diverse da quelle stabilite, saranno ritenute inammissibili».