Di Raffaele Gurrieri su Lunedì, 03 Agosto 2020
Categoria: Fisco e Tributi

Bonus 110% su lavori di riqualificazione a maglie larghe.

L'art. 119 del D.L. 19.5.2020 n. 34 - c.d. decreto "Rilancio" -, sostituito in sede di conversione nella Legge n. 77 del 17.7.2020, incrementa al 110% l'aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e in­­stallazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, qualora le spese siano sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021, prevedendo altresì che l'agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo.

L'art. 119 del D.L. 34/2020 individua l'ambito di applicazione del "superbonus" del 110% sulla base di due criteri:

Il criterio soggettivo viene soddisfatto se i lavori sono effettuati:

- dai condomini;

- dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità im­­mobiliari;

- dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stes­se posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

- dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai re­quisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pub­­blica;

- dalle ONLUS di cui all'art. 10 del D.Lgs. 460/97;

- dalle organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di cui all'art. 6 della L. 266/91;

- dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nel registro nazionale e nei registri re­gio­nali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'art. 7 della L. 383/2000;

- dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'art. 5 co. 2 lett. c) del D.Lgs. 242/99, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di im­mo­bili adibiti a spogliatoi.

Più articolata e molto ampia è la gamma di lavori oggetto del bonus. La detrazione nella misura del 110%, per le spese sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021 - per gli IACP fino al 30.6.2022 -, spetta per gli interventi di riqualificazione energetica "trainanti" di seguito indicati.

Il c.d. "superbonus", inoltre, spetta entro limiti massimi di spesa che sono diversi a seconda della:

•tipologia di intervento "trainante" effettuato;

•tipologia di immobile sul quale sono eseguiti gli interventi.

Gli interventi di riqualificazione energetica "trainanti" sono dati da:

Sono ammessi alla detrazione del 110% anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'art. 3 co. 1 lett. d) del D.P.R. n. 380/2001. Anche in questi casi, il "superbonus" spetta:

•nel rispetto dei requisiti minimi di miglioramento della classe energetica dell'edificio;

•nei limiti stabiliti per gli interventi di riqualificazione energetica di cui ai co. 1 e 2 dell'art. 119 del D.L. 34/2020.

L'aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica di cui all'art. 14 del D.L. 63/2013 - l'installazione di pannelli o schermature solari -, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi "trainanti" sopraelencati.

Per fruire della detrazione del 110% per gli interventi di riqualificazione energetica le spese devono essere sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021.

Per poter beneficiare dell'agevolazione maggiorata al 110%, gli interventi volti alla riqualificazione energetica dovranno rispettare i requisiti tecnici minimi previsti dai decreti ministeriali che devono essere emanati ai sensi del co. 3-ter dell'art. 14 del D.L. 63/2013. Detti requisiti minimi devono consentire, nel loro complesso ed anche congiuntamente all'installazione di impianti solari fotovoltaici o all'installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici:

•il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari;

•ovvero, ove non sia possibile il miglioramento di due classi energetiche, il conseguimento della classe energetica più alta -  attualmente la classe A4 -.

Il conseguimento della classe energetica richiesta per beneficiare del "superbonus" deve essere dimostrata mediante l'attestato di prestazione energetica (APE) di cui all'art. 6 del D.Lgs. 192/2005, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

La detrazione spetta pure per le spese sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021, sugli interventi di cui ai co. 1-bis - 1-septies dell'art. 16 del D.L. 63/2013. Anche in questo caso, ai fini della detrazione del 110% e per poter optare per la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo per gli interventi antisismici, è necessario ottenere l'asseverazione da parte dei tecnici abilitati.

A completamente dell'ampio ventaglio di lavori coinvolti annoveriamo pure l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'art. 1 co. 1 lett. a), b), c) e d) del D.P.R. 412/93 e l'installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, se sono stati eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi di riqualificazione energetica o antisismici.

Non rimane che rivolgersi al proprio tecnico di fiducia ed iniziare ad inquadrare correttamente la tipologia di lavoro da effettuare; verificare l'applicabilità del bonus e concordare con la propria banca – o con la ditta esecutrice – la cessione del credito in modo da monetizzare immediatamente il beneficio.

Meditate contribuenti, meditate.

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