Di Redazione su Domenica, 18 Settembre 2016
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Penale

Bonifico bancario, truffa, Cassazione: si perfeziona all´atto della ricezione della somma

Il principio è stato affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, Sezione Penale feriale, con Sentenza, resa in esito all´udienza del 30/8/2016, n. 37400/2016.
Con sentenza del 19/2/2016, la Corte d´appello di Bologna aveva confermato la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Ferrara con la quale F.A.P. era stato condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 800,00 di multa per il reato di truffa aggravata, oltre al risarcimento del danno.
Per la riforma della detta Sentenza era stato proposto ricorso per cassazione, ritenuto fondato dalla Corte con la pronuncia in commento.
La Sezione feriale ha preliminarmente rilevato che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, il momento consumativo del delitto di truffa è quello del conseguimento dell´ingiusto profitto (con danno alla persona offesa) e quindi all´atto della effettiva prestazione del bene economico da parte del raggirato, con susseguente passaggio dello stesso nella sfera di disponibilità dell´agente.
Nella fattispecie, ha rilevato la Sezione, i giudici di merito avevano confermato la competenza territoriale del Tribunale di Ferrara, richiamando impropriamente il criterio del primo atto consumativo della truffa, identificato con il bonifico bancario effettuato dalla persona offesa al B.. L´inidoneità del richiamo - ha però rilevato la Sezione - risiede nel fatto che il bonifico partì da Ferrara ma arrivò in ogni caso a Brescia, città nella quale era il conto corrente del B., spostando in tal modo la competenza presso il locale Tribunale.
Nel caso di bonifico bancario, ha concluso la Sezione, il momento dell´ordine di pagamento impartito alla banca da parte della persona offesa non è contestuale a quello della ricezione della somma da parte del destinatario, avendo il denaro, oggetto dell´operazione bancaria, come destinazione un conto corrente diverso da quello dell´ordinante, acceso presso la banca del destinatario in luogo che può essere differente e potendo, il bonifico bancario, essere revocato dall´ordinante nelle more della transazione impedendo al reato di giungere a consumazione.
Da qui l´annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Bologna sulla base del principio di diritto di seguito riportato: "nel bonifico bancario il momento dell´ordine di pagamento impartito alla banca da parte della persona offesa non è contestuale a quello della ricezione della somma da parte del destinatario, avendo il denaro, oggetto dell´operazione bancaria, come destinazione un conto corrente diverso da quello dell´ordinante, acceso presso la banca del destinatario in luogo che può essere differente e potendo, il bonifico bancario, essere revocato dall´ordinante nelle more della transazione impedendo al reato di giungere a consumazione".
Segue Sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE FERIALE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMO Maurizio - Presidente -

Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere -

Dott. PELLEGRINO Andrea - rel. Consigliere -

Dott. MENGONI Enrico - Consigliere -

Dott. ANDRONIO Alessandro Mar - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

F.A.P., n. a (OMISSIS), rappresentato e assistito dall´avv. Mauro Anetrini e dall´avv. Valeria Petrolini, di fiducia, avverso la sentenza della Corte d´appello di Bologna, seconda sezione penale, n. 2538/2013, in data 19/02/2016;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;

udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale dott. Giovanni Di Leo che ha concluso chiedendo l´annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Brescia per competenza;

sentita la discussione del difensore del ricorrente, avv. Mauro Anetrini, che ha concluso per l´accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con sentenza in data 19 febbraio 2016, la Corte d´appello di Bologna, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Ferrara in data 22 maggio 2012 con la quale F.A.P. era stato condannato alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed Euro 800,00 di multa per il reato di truffa aggravata, oltre al risarcimento del danno.

2. Avverso detta sentenza, nell´interesse di F.A.P., viene proposto ricorso per cassazione lamentandosi nullità della stessa per inosservanza ed erronea applicazione dell´art. 8 c.p.p..

3. Il ricorso è fondato.

4. Come è noto, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il momento consumativo del delitto di truffa, anche agli effetti della competenza territoriale, è quello dell´effettivo conseguimento dell´ingiusto profitto, con correlativo danno alla persona offesa, e tale momento si verifica all´atto dell´effettiva prestazione del bene economico da parte del raggirato, con susseguente passaggio dello stesso nella sfera di disponibilità dell´agente (Sez. 1, n. 3869 del 30/05/1997, Petrone e altri, Rv. 207988; nello stesso senso, Sez. 5, n. 14905 del 29/01/2009, Coppola e altro, Rv. 243608, secondo cui, ai fini della consumazione del reato di truffa, è necessario che il profitto dell´azione truffaldina entri nella sfera giuridica di disponibilità dell´agente, non essendo sufficiente che esso sia fuoriuscito da quella del soggetto passivo): il reato, pertanto, si consuma là dove il soggetto attivo "procura" a sè medesimo o ad altri il profitto ingiusto e non nel luogo nel quale viene disposto l´eventuale pagamento della obbligazione contratta con l´accordo.

4.1. I giudici di merito confermano la competenza territoriale del Tribunale di Ferrara richiamando impropriamente il criterio del primo atto consumativo della truffa identificato con il bonifico bancario effettuato dalla persona offesa al B.. L´inidoneità del richiamo risiede nel fatto che il bonifico partì da Ferrara ma arrivò in ogni caso a Brescia ove era il conto corrente del B., spostando in tal modo la competenza presso il locale Tribunale.

4.2. Peraltro, il richiamo giurisprudenziale operato dalla Corte territoriale (Sez. 1, n. 25230 del 13/03/2015) appare del tutto improprio in quanto relativo ad una ipotesi di pagamento contante effettuato direttamente sulla carta postepay del soggetto attivo. Nel pagamento effettuato tramite versamento su postepay, il conseguimento del profitto da parte del truffatore si verifica infatti nel momento stesso in cui la parte offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta ricaricabile a lui intestata: detto versamento, pertanto, realizza contestualmente l´effettivo conseguimento del bene da parte dell´agente che ha avuto immediatamente a disposizione la somma versata.

4.2.1. Detto meccanismo, tuttavia, non è applicabile al bonifico bancario, per il quale il momento dell´ordine di pagamento impartito alla banca da parte della persona offesa non è contestuale a quello della ricezione della somma da parte del destinatario, avendo il denaro, oggetto dell´operazione bancaria, come destinazione un conto corrente diverso da quello dell´ordinante, acceso presso la banca del destinatario in luogo che può essere differente e potendo, il bonifico bancario, essere revocato dall´ordinante nelle more della transazione impedendo al reato di giungere a consumazione.

4.2.2. In altre parole, occorre che avvenga un consolidamento in termini economici dell´operazione in capo al soggetto attivo, cosa che avviene solo nel momento in cui la somma di denaro bonificata viene accreditata sul conto corrente del destinatario, con conseguente e successivo addebito sul conto corrente dell´ordinante che ne perde definitivamente la disponibilità. Fino a quel momento, la semplice disposizione impartita all´istituto bancario, non consolidando l´operazione, non comporta alcuna consumazione del reato, posto che il soggetto attivo non ha ancora acquisito la valuta.

5. Da qui l´annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Bologna sulla base del principio di diritto di seguito riportato: "nel bonifico bancario il momento dell´ordine di pagamento impartito alla banca da parte della persona offesa non è contestuale a quello della ricezione della somma da parte del destinatario, avendo il denaro, oggetto dell´operazione bancaria, come destinazione un conto corrente diverso da quello dell´ordinante, acceso presso la banca del destinatario in luogo che può essere differente e potendo, il bonifico bancario, essere revocato dall´ordinante nelle more della transazione impedendo al reato di giungere a consumazione".

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.

Così deciso in Roma, il 30 agosto 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2016