Di Rosalba Sblendorio su Martedì, 04 Giugno 2019
Categoria: Giurisprudenza TAR

Beni confiscati alla criminalità, Tar Lazio: fuori mercato e destinati a iniziative di interesse pubblico

Con sentenza n. 6096 del 16 maggio 2019 il Tar Lazio ha affermato «l'assimilabilità del regime giuridico del bene confiscato a quello dei beni facenti parte del patrimonio indisponibile».

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa.

Nel caso sottoposto all'attenzione del Tar è stata impugnata l'ordinanza, con la quale l'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha ordinato lo sgombero di un fabbricato per civile abitazione costituito da una villa a due piani fuori terra con annesso terreno e casa colonica.

Per i ricorrenti l'ordinanza in questione: i) sarebbe illegittima per violazione degli artt. 7 e 10 della legge sul procedimento amministrativo, ossia per omessa comunicazione di avvio del procedimento e lesione delle garanzie partecipative dei soggetti destinatari; ii) sarebbe illegittima per difetto di motivazione e per la mancanza della preventiva destinazione da dare all'immobile ai sensi dell'art. 47 D.Lgs. n.159/2011; iii) sarebbe illegittima per manifesta ingiustizia ed irragionevolezza del termine ad adempiere considerata la ristrettezza del termine concesso per il rilascio dell'immobile, in assenza di una reale e motivata necessità dell'amministrazione.

Costituitasi in giudizio l'amministrazione intimata, si è svolta l'udienza in camera di consiglio, nel corso della quale, dopo essere stati sentiti i difensori presenti, la causa è stata trattenuta in decisione.

La decisione del Tar

Il Tar Lazio ha dichiarato che il ricorso non può essere accolto per vari ordini di motivi: 

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il Tar ha dedotto:

A questo deve aggiungersi, a parere del Tar, l'infondatezza dell'ulteriore censura sollevata dai ricorrenti, relativa alla ristrettezza del termine di 120 giorni, concesso per il rilascio dell'immobile. E ciò in considerazione del fatto che gli opponenti, in ragione della natura del bene occupato, erano da tempo a conoscenza della necessità di procurarsi un nuovo alloggio con la conseguenza che non è meritevole di tutela la loro pretesa a rimanere sine titulo all'interno dell'immobile per un periodo ulteriore. Per quanto riguarda, infine, la censura relativa alla violazione del principio di proporzionalità da parte dell'Amministrazione, il Tar si è espresso nel senso che «il giudizio di bilanciamento tra l'interesse pubblico e quello privato è stato già effettuato dal legislatore, il quale ha ritenuto prevalente l'esigenza di contrastare la criminalità organizzata attraverso l'eliminazione dal mercato, ottenuta con il provvedimento ablatorio finale, di un bene di provenienza illecita, destinandolo a iniziative di interesse pubblico (cfr., tra le altre, Cons. Stato, Sez. III, 19 febbraio 2019, n. 1159) che rientra nella piena discrezionalità dell'Amministrazione individuare, con atti che esulano dall'oggetto del presente giudizio.»

Alla luce di quanto sin qui esposto, pertanto, il Tar Lazio ha rigettato il ricorso. 

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