Con ordinanza n. 7006 del 12 marzo 2019, la Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di incidente occorso tra il conducente del mezzo battipista e uno sciatore di snowboard, «l'accertamento della responsabilità per violazione di obblighi contrattuali o del principio del neminem laedere (come anche di obblighi di custodia, di esercizio di un'attività pericolosa o di una norma generale o specifica di prudenza), non esclude a priori l'affermazione della corresponsabilità del danneggiato». Per ammettere la possibilità del concorso di colpa, occorre tener conto non già dell'elemento soggettivo dell'illecito (la colpa, appunto), ma del nesso causale tra condotta illecita ed evento dannoso. Un accertamento, questo, che è affidato al giudice del merito, ed è incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato (Sez. 3 -, Ordinanza n. 30921 del 22/12/2017; Cass. n. 11227 del 8.5.2008; Cass. 3.12.2002 n. 17152).
Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici di legittimità.
I fatti di causa.
I ricorrenti sono parenti dello sciatore di snowboard investito dal conducente del mezzo di battipista, durante una manovra di retromarcia effettuata in scarse condizioni di visibilità. Essi hanno impugnato la decisione della Corte d'appello, con cui questa autorità giudiziaria, riformando in parte la sentenza di primo grado, ha ripartito la responsabilità della società che gestisce gli impianti e la pista da sci e del conducente del predetto mezzo nella misura del 70% in capo a questi ultimi (in luogo del 50% stabilito dal Tribunale) e in misura del 30% in capo alla vittima.
Il caso è giunto dinanzi alla Corte di cassazione.
La decisione della SC.
Innanzitutto, appare opportuno richiamare l'art. 16, comma 3, della Legge n. 363/2003 (recante Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), secondo cui «i mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti possono accedervi solo fuori dall'orario di apertura, salvo i casi di necessità e urgenza e, comunque, con l'utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa e acustica».
A loro volta, «gli sciatori […] devono dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti e devono consentire la loro agevole e rapida circolazione». Chiarito questo, in caso di incidente tra i mezzi su indicati e gli sciatori, occorre esaminare:
- da un lato, la colpa del conducente dei veicoli adibiti alla manutenzione delle piste e la colpa della società che gestisce gli impianti, ritenuta responsabile dell'attività del conducente;
- dall'altro, la colpa degli sciatori e l'eventuale concorso causale di questi ultimi nella determinazione dell'evento lesivo.
Orbene, tornando al caso in esame, a parere dei Giudici di legittimità, la Corte d'appello ha correttamente svolto tale esame e ha ravvisato un corresponsabilità tra la vittima, il conducente del mezzo battipista e i gestori della pista. In particolare, sono stati ritenuti responsabili:
- la vittima perché quest'ultima ha violato l'obbligo di cui al su richiamato art. 16, in quanto si è posta in coda al mezzo battipista in modo da costituire pericolo. Era, invece, suo dovere non sostare in quel punto e allontanarsi immediatamente dalla traccia battuta.
- il conducente perché quest'ultimo, «pur in presenza di sciatori sulla pista oramai chiusa, aveva azzardato la manovra di retromarcia nonostante non avesse una completa visuale con la telecamera del mezzo».
Ad avviso della Suprema Corte di cassazione, pertanto, tale ripartizione della colpa è condivisibile in quanto è corretto il «risalto dato alla condotta altamente imprudente del conducente del battipista [...] nell'operare la manovra di retromarcia in condizioni di scarsa visibilità e alla condotta imprudente dello sciatore che si è fermato a monte e in prossimità del mezzo in una situazione in cui egli stesso non aveva margine di facile manovra per disimpegnare la pista».
La responsabilità dello sciatore, in forza di quanto evidenziato, non può essere esclusa, come chiedono i ricorrenti, neppure se si fosse tenuto conto del fatto che i) la pista, nonostante il sinistro sia occorso nell'orario di chiusura, doveva ritenersi aperta e non chiusa in quanto ancora frequentata da altri sciatori, ii) la vittima doveva ritenersi sobria e in piedi sul proprio snowboard. Tali circostanze appaiono irrilevanti perché, a dir dei Giudici di legittimità, in ogni caso, lo sciatore investito ha avuto un ruolo attivo e impudente nella dinamica dell'incidente. Questo risulta dimostrato anche dalle evidenze emerse nel corso del giudizio di merito, nel corso del quale è stato provato che i compagni della vittima avevano avvertito quest'ultima del pericolo dato dalla presenza del mezzo sulla pista, superandola. In tali ipotesi, secondo la Corte di cassazione, è evidente che la violazione da parte del conducente e dei gestori della pista degli obblighi contrattuali o comunque delle norme di prudenza non può escludere automaticamente la corresponsabilità del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., dovendo, in questi casi, necessariamente tener conto, nella valutazione della causa di un danno, anche dell'atteggiamento attivo assunto dallo stesso danneggiato nella sua produzione. In buona sostanza, l'accertamento del concorso di colpa, nel caso di specie, non poteva partire dall'elemento soggettivo della colpa, ma doveva necessariamente partire dal nesso causale tra condotta illecita e evento dannoso. Un accertamento, questo, che spetta al giudice di merito che, ove congruamente motivato, è sottratto dal sindacato di legittimità.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha confermato la decisione impugnata.