Di Rosalba Sblendorio su Venerdì, 31 Agosto 2018
Categoria: Technics

Barriere architettoniche, edifici e condominio: l'abbattimento tra finalità pubblicistiche e solidarietà condominiale

Inquadramento normativo: Legge n. 13/1989, D.M. n. 236/1989, D.P.R. n. 503/1996, Art. 1102 c.c., Art. 1120 c.c.

Barriere architettoniche: Le barriere architettoniche in un edificio rappresentano l'inaccessibilità ad esso da parte di coloro che, a causa di un handicap, sono impossibilitati a muoversi in modo agevole. Abbattere le barriere architettoniche vuol dire:

Focus: L'eliminazione delle barriere architettoniche costituisce espressione di un principio di solidarietà sociale e persegue finalità di carattere pubblicistico, volte a favorire, nell'interesse generale, l'accessibilità agli edifici (Cass. 7938/2017, Cass. civ., n. 9101/2018). Rimuovere ogni possibile ostacolo all'esplicazione dei diritti fondamentali delle persone affette da handicap fisici è, in buona sostanza, un dovere collettivo. E ciò in considerazione del fatto che i problemi delle persone affette da invalidità non si ritengono problemi individuali, ma debbono "essere assunti dall'intera collettività". Ne consegue che tali interventi vanno eseguiti preventivamente rispetto al manifestarsi dell'esigenza della persona disabile (Corte Cost. n. 167/1999, Cass. pen., n. 3376/2002).

Barriere architettoniche e progetti di costruzioni: In forza di quanto detto, pertanto, i progetti di nuove costruzioni o relativi alla ristrutturazione di edifici preesistenti devono essere redatti, tenendo conto proprio dell'abbattimento delle barriere architettoniche e prevedendo tutti quegli accorgimenti che consentono:

Barriere architettoniche e condominio: Nei condomini, i lavori finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche costituiscono delle vere e proprie innovazioni. Le delibere condominiali che approvano tali lavori si considerano approvate se il numero di voti rappresenta la maggioranza degli intervenuti nell'assemblea e almeno la metà del valore dell'edificio. Qualora il condominio si rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni relative a questo tipo di innovazioni, i portatori di handicap o chi ne esercita la tutela o la potestà possono:

Focus: Con riferimento all'installazione di un ascensore su area comune, in un condominio, allo scopo di eliminare le barriere architettoniche,si deve tener conto del principio di solidarietà condominiale, secondo cui vanno contemperati vari interessi, tra i quali appunto quello delle persone disabili. Tale interesse costituisce un diritto fondamentale che prescinde dall'effettiva utilizzazione dell'ascensore da parte di coloro che ne hanno necessità, e che conferisce comunque legittimità all'intervento innovativo. Ciò purché lo stesso sia idoneo, anche se non ad eliminare del tutto, quantomeno ad attenuare sensibilmente le condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell'abitazione (Cass. 14096/2012, Cass. civ., n. 9101/2018). 

 Tale fruibilità fa sì che la legittimità dell'installazione dell'ascensore non viene meno in presenza del dissenso di alcuni condomini alla stessa. E questo in considerazione del fatto che l'innovazione se, non rende talune parti comuni dello stabile del tutto o in misura rilevante inservibili all'uso o al godimento degli altri condomini (Cass. civ., n. 28920/11, 20902/10, Cass. civ., n. 18147/2013), facilita in generale l'accesso delle persone a tali unità abitative (in particolare si pensi alle persone meno giovani o fisicamente meno dotate, sebbene non invalide) (Cass. civ., n. 18147/2013). Tale ragionamento ha portato a ritenere legittimo l'impianto di ascensore realizzato anche senza l'osservanza di tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia, qualora tale inosservanza sia dipesa dalle particolari caratteristiche dell'edificio (come nel caso di un palazzo d'epoca risalente). Infatti, in tali casi, quello che è prevalso è il fatto che l'intervento abbia comunque conseguito un risultato conforme alle finalità della legge, ossia abbiacomportato una sensibile attenuazione delle condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell'abitazione, rispetto alla precedente situazione (Cass. civ., n. 18147/2013).

Barriere architettoniche e contributi: Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti è prevista la concessione di contributi a fondo perduto, cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al condominio, al centro o istituto o al portatore di handicap. 

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