Di Giovanni Di Martino su Giovedì, 04 Gennaio 2018
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

Badanti, Cassazione stabilisce: "Han diritto a 11 ore di riposo continuative, sanzioni a chi non le concede"

In qualche modo è una sentenza che alimenterà discussioni e che non passerà inosservata, soprattutto alla luce della circostanza che sono ormai milioni, nel nostro paese, i nuclei familiari che, legalmente o no, si avvalgono dei servizi di una badante, quasi sempre straniera.
Sia che l´assunzione, o comunque il contratto instaurato con la stessa, sia stato posto in essere in forma assolutamente rispettosa della legge, sia che il rapporto si configuri come di mero fatto e sostanzialmente la relazione sia in nero, ho parzialmente in nero, il recentissimo dictum della cassazione, in commento, rischia di stravolgere i contorni fattuali di tantissimi rapporti perché la Suprema Corte ha sancito, urtando una ONLUS di Lecco, il principio che alle badanti spettano 11 ore di riposo di fila dopo aver prestato il loro turno lavorativo, E chi si oppone apertamente, o comunque concede un riposo più contenuto, può andare incontro a pesantissime sanzioni, fino allo sfruttamento della manodopera.
La Suprema Corte ha esaminato uno dei contratti di riferimento per gli enti di assistenza, il contratto Uneba. Secondo la ditta, tale contratto, stabilendo "che le lavoratrici e i lavoratori avevano diritto a un riposo giornaliero di undici ore ogni ventiquattro ore, non aveva previsto che le ore di riposo dovessero essere consecutive, lasciando in tal modo intendere che la volontà delle parti contraenti era quella di derogare, come facoltà, al dettato normativo generale, al fine di introdurre una disciplina più rispondente alle realtà e alle esigenze aziendali e, quindi, non irrazionale".
La Cassazione è stata invece di diverso parere, e con la sentenza numero 24, depositata il 3 gennaio 2018, ha affermato, confermando la sentenza impugnata della Corte d´Appello di Milano, che tale principio, contrattualmente previsto, non può soffrire di alcuna eccezione e che pertanto va comunque garantito il rispetto del " riposo minimo giornaliero", nella misura di 11 ore consecutive.
Da qui la conclusione, posto che, come rilevato dalla cassazione, "non risulta che l´articolazione oraria praticata consentisse un riposo di undici ore, seppure non continuative, nell´arco delle 24 ore, non essendo stato allegato che dopo le 10 ore di intervallo (tra le ore 21 e le ore sette della mattina successiva) ricorresse un´altra ora di riposo nell´arco delle 24 ore, utile a riportare ad 11 ore il complesso dei riposi".
Avv. Giovanni Di Martino