Di Rosalba Sblendorio su Lunedì, 12 Luglio 2021
Categoria: Il caso del giorno da 9/2019

Azione revocatoria ordinaria: quando è ammessa e quando è esclusa?

Inquadramento normativo: Art. 2901 c.c.

L'inefficacia degli atti di disposizione del patrimonio del debitore: Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni (azione revocatoria ordinaria, ndr), quando [...]:

L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione (art. 2901 c.c.).

L'azione revocatoria ordinaria e l'adempimento di un debito scaduto: Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto (art. 2901 c.c.). La ratio di tale esclusione rinviene nella natura di atto dovuto della prestazione del debitore, una volta che si siano verificati gli effetti della mora di cui all'art. 1209 c.c. (Cass., nn. 16756/2006; 11051/2009; 14557/2009; 14420/2013; 7747/2016, richiamate da Cass., n. 10194/2021). L'esclusione in esame trova applicazione anche con riferimento all'azione revocatoria esercitata avverso l'alienazione di un bene immobile da parte del debitore qualora il relativo prezzo sia stato destinato, anche in parte, al pagamento di debiti scaduti del venditore-debitore (Cass., nn. 16756/2006; 11051/2009; 14557/2009; 14420/2013; 7747/2016, richiamate da Cass., n. 10194/2021). In buona sostanza, in tali ipotesi, la vendita: 

Azione revocatoria ordinaria e fideiussione: L'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all'apertura di credito e alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 cod.civ., n. 1, prima parte, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni), e al solo fattore oggettivo dello avvenuto accreditamento giacché l'insorgenza del credito va apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione (Cass., 9886/2021).