Inquadramento normativo: Art. 2901 c.c.
L'inefficacia degli atti di disposizione del patrimonio del debitore: Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni (azione revocatoria ordinaria, ndr), quando [...]:
- il debitore conosce il pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto è dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento (art. 2901 c.c.). In buona sostanza il creditore può proporre l'azione revocatoria ordinaria per far dichiarare inefficaci quegli atti di disposizione compiuti dal debitore che non necessariamente compromettano la consistenza patrimoniale del debitore. È sufficiente, infatti, che l'atto di disposizione renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (es., a seguito della dismissione di beni), ma anche in una modificazione qualitativa di esso (es., in caso di conversione del patrimonio in beni facilmente occultabili o in una prestazione di "facere" infungibile) (Cass. nn. 3470/2007, 24757/2008, richiamate da Cass., n, 18955/2021);
- il terzo è consapevole del pregiudizio derivante dall'atto a titolo oneroso e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, è partecipe della dolosa preordinazione […] (art. 2901 c.c.).
Se l'atto è successivo al sorgere del credito, non occorre dimostrare il "consilium fraudis" in capo al terzo, ma solo la "scientia fraudís", ossia la consapevolezza che l'atto renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito. In tali casi l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione, che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell' "eventus damni" (Cass., nn 15257/2004, 19963/2005, 23263/2010, 21492/2011, richiamate da Cass., n, 18955/2021 ).
L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione (art. 2901 c.c.).
L'azione revocatoria ordinaria e l'adempimento di un debito scaduto: Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto (art. 2901 c.c.). La ratio di tale esclusione rinviene nella natura di atto dovuto della prestazione del debitore, una volta che si siano verificati gli effetti della mora di cui all'art. 1209 c.c. (Cass., nn. 16756/2006; 11051/2009; 14557/2009; 14420/2013; 7747/2016, richiamate da Cass., n. 10194/2021). L'esclusione in esame trova applicazione anche con riferimento all'azione revocatoria esercitata avverso l'alienazione di un bene immobile da parte del debitore qualora il relativo prezzo sia stato destinato, anche in parte, al pagamento di debiti scaduti del venditore-debitore (Cass., nn. 16756/2006; 11051/2009; 14557/2009; 14420/2013; 7747/2016, richiamate da Cass., n. 10194/2021). In buona sostanza, in tali ipotesi, la vendita:
- deve avere il carattere di strumentalità necessaria al soddisfacimento di debiti scaduti (Cass., nn. 16756/2006; 11051/2009; 14557/2009; 14420/2013; 7747/2016, richiamate da Cass., n. 10194/2021);
- deve rivelarsi unico strumento a disposizione del debitore per procurarsi il denaro, salva restando la revocabilità degli ulteriori atti con i quali il debitore abbia disposto della somma residua (Cass., nn. 16756/2006; 11051/2009; 14557/2009; 14420/2013; 7747/2016, richiamate da Cass., n. 10194/2021).
Azione revocatoria ordinaria e fideiussione: L'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all'apertura di credito e alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 cod.civ., n. 1, prima parte, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni), e al solo fattore oggettivo dello avvenuto accreditamento giacché l'insorgenza del credito va apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione (Cass., 9886/2021).