Di Rosalia Ruggieri su Sabato, 01 Agosto 2020
Categoria: Avvocatura, Ordini e Professioni

Avvocato, responsabilità professionale: quando può rivalersi sulla propria compagnia assicurativa?

Con l'ordinanza n. 14481 dello scorso 9 luglio, la VI sezione civile della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in tema di responsabilità professionale dell'avvocato, ha condiviso la posizione di una compagnia assicuratrice che, alla prima intimazione del legale, aveva deciso di non tenerlo indenne da quanto lo stesso era tenuto a pagare in virtù di una sentenza pronunciata solo tra l'assicurato il terzo danneggiato.

Si è difatti precisato che "l'assicuratore della responsabilità civile non può essere ritenuto inadempiente all'obbligo di pagamento dell'indennizzo per il solo fatto che, ricevuta la relativa richiesta dall'assicurato, abbia omesso di provvedervi. Il suddetto inadempimento può dirsi sussistente soltanto nel caso in cui l'assicuratore abbia rifiutato il pagamento senza attivarsi per accertare, alla stregua dell'ordinaria diligenza professionale di cui all'art. 1176 c.c., comma 2, la sussistenza di un fatto colposo addebitabile all'assicurato; oppure nel caso in cui gli elementi in suo possesso evidenziavano la sussistenza d'una responsabilità dell'assicurato non seriamente contestabile. Il relativo accertamento deve essere compiuto dal giudice di merito con prognosi postuma, cioè con riferimento al momento in cui l'assicuratore ha ricevuto la richiesta di indennizzo, e valutando tutte le circostanze del caso concreto, ivi compresa la condotta dell'assicurato, ma senza limitarsi a dare rilievo esclusivo ed assorbente ad una sentenza di condanna non definitiva a carico dell'assicurato, quando l'assicuratore non abbia preso parte al relativo giudizio".

Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio da un giudizio instaurato da un cliente avverso il proprio legale per responsabilità professionale; vinto il primo grado, il cliente subito azionava il titolo esecutivo ottenuto e procedeva ad un pignoramento presso terzi in danno dell'avvocato. La sentenza di condanna dell'avvocato veniva tuttavia riformata in appello e la domanda del cliente rigettata. 

 Pendente la suddetta controversia, l'avvocato conveniva dinanzi al Tribunale di Modena il proprio assicuratore della responsabilità civile professionale, deducendo che, essendo stata condannata sia pure con sentenza non definitiva a risarcire il proprio cliente, il proprio assicuratore della responsabilità civile avrebbe dovuto tenerla indenne da tale pretesa e che, a fronte del rifiuto dell'assicuratore di versare l'indennizzo nelle mani del terzo danneggiato, era stata costretta a contrarre un mutuo.

Il Tribunale di Modena rigettava la domanda ritenendo che, poichè la sentenza di condanna del professionista al risarcimento del danno nei confronti del cliente era stata riformata in appello, il rischio coperto dall'assicurazione (la responsabilità civile dell'avvocato) non si era mai avverato, sicché nessun inadempimento colposo poteva essergli ascritto.
La Corte d'appello di Bologna condannava l'Assicurazione al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, sulla scorta del presupposto per cui l'obbligo dell'assicuratore di tenere indenne l'assicurato delle conseguenze pregiudizievoli di un fatto da lui commesso sorgeva nel momento in cui l'assicurato richiedeva all'assicuratore il pagamento dell'indennizzo.

Ricorrendo in Cassazione, la compagnia assicuratrice deduceva come avesse errato la Corte d'appello nel ritenere sussistere l'inadempimento dell'assicuratore agli obblighi scaturenti dal contratto in virtù del suo rifiuto, avanzato una volta ricevuta la messa in mora, a tenerlo indenne

A tal riguardo il ricorrente specificava come si sarebbe potuta paventare una sua responsabilità solo ove avesse rifiutato il pagamento dell'indennizzo dinanzi ad una ipotesi di evidente responsabilità dell'assicurato, laddove, nel caso di specie, emergeva evidente l'assenza di colpa del legale.
La Cassazione condivide le doglianze sollevate del ricorrente.

 La Corte specifica che l'obbligo indennitario di cui agli artt. 1892-1917 c.c. scaturisce dall'avverarsi del rischio descritto nel contratto, e non dalla richiesta dell'assicurato: ne deriva che l'obbligo dell'assicuratore di indennizzare l'assicurato sorge nel momento in cui quest'ultimo causi un danno a terzi e non al momento in cui viene messo in mora; di contro, l'assicuratore può essere ritenuto in mora nel pagamento dell'indennizzo solo dopo che sia decorso il tempo ragionevolmente occorrente, ad un diligente assicuratore, per accertare la sussistenza della responsabilità dell'assicurato e per liquidare il danno, e sempre che vi sia stata una efficace costituzione in mora da parte dell'assicurato stesso.

Sul punto, gli Ermellini ricordano anche che la circostanza che l'assicurato sia stato condannato, con sentenza non passata in giudicato, al risarcimento del danno in favore di un terzo, può costituire un serio indizio della sussistenza d'una responsabilità civile dell'assicurato, ma non fa sorgere ipso iure l'obbligo indennitario in capo all'assicuratore, ove quest'ultimo non abbia partecipato al relativo giudizio, in quanto la sentenza pronunciata tra l'assicurato il terzo danneggiato costituisce rispetto all'assicuratore una res inter alios acta, senza efficacia di giudicato, né diretta, né riflessa.

Con specifico riferimento al caso di specie, la Cassazione evidenzia come la Corte d'appello, per poter ritenere sussistente l'inadempimento contrattuale da parte della Assicuratrice Milanese, non avrebbe potuto limitarsi a rilevare l'esistenza di una richiesta di indennizzo rivoltale dall'assicurata e rimasta inevasa; di contro, avrebbe dovuto stabilire se l'assicurata aveva effettivamente causato un danno a terzi con una condotta colposa e se alla luce degli atti disponibili per l'assicuratore al momento in cui ricevette la richiesta di pagamento dell'indennizzo potesse ritenersi o meno negligente, ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, la scelta dell'assicuratore di rifiutare il pagamento dell'indennizzo.

In conclusione, la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Bologna, in persona di altro magistrato.

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