Di Rosalia Ruggieri su Sabato, 25 Maggio 2019
Categoria: Legge e Diritto

Avvocato extra districtum, il principio del domicilio digitale vale anche nel caso di mancata indicazione della pec

Con la decisione n. 14140 dello scorso 23 maggio, la VI sezione civile della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla tempestività di un appello presentato tre mesi dopo la notifica, effettuata in cancelleria, della sentenza di primo grado, ha ritenuto che siffatta notificazione fosse inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione posto che, anche qualora l'avvocato extra districtum non indichi la propria PEC, tutte le comunicazioni e notificazioni di causa devono essergli fatte a quell'indirizzo e non in Cancelleria.

Si è, pertanto, statuito che "la mancata indicazione del codice fiscale da parte dell'avvocato non rende inaccessibile il suo indirizzo di posta elettronica certificata per cause a costui imputabili ed ascrivibili; conseguentemente, in presenza di un valido indirizzo PEC, ancorché non dichiarato, è nulla la notificazione in cancelleria della sentenza".

Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dall'accoglimento di una domanda proposta da alcuni fratelli avverso la Provincia di Salerno, al fine di ottenere l'accertamento dell'insussistenza di qualsivoglia servitù a carico dei terreni di cui erano proprietari; la Provincia proponeva appello dinnanzi alla Corte d'Appello di Salerno che lo dichiarava inammissibile perché tardivamente proposto. 

In particolare, la Corte evidenziava che l'appello era stato proposto oltre il termine breve già decorso: nel corso del giudizio di primo grado, l'appellante aveva eletto domicilio presso lo studio del proprio legale, sito fuori dal circondario ove aveva sede la Corte d'Appello competente; in difetto della comunicazione dell'indirizzo PEC del difensore, il domicilio doveva intendersi eletto presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria sicché la notificazione all'appellante della decisione di prime cure presso la cancelleria del tribunale di Salerno era idonea a far decorrere il termine "breve" per l'impugnazione.

L'appellante, proponendo ricorso per Cassazione, denunciava violazione e falsa applicazione delle norme dettate in materia di domicilio digitale.

A sostegno della propria difesa il ricorrente evidenziava che – sebbene non fosse stato specificamente indicato negli atti di parte l'indirizzo PEC cui inviare le comunicazioni – cionondimeno le comunicazioni dovevano essere effettuate, con l'entrata in vigore del domicilio digitale, presso l'indirizzo elettronico del legale, essendo tale dato reperibile presso i pubblici elenchi REGINDE ed INPEC; ne derivava che la notificazione della sentenza effettuata in cancelleria, piuttosto che all'indirizzo PEC, doveva considerarsi nulla e, in quanto tale, inidonea a far decorrere il termine breve dell'impugnazione.

La Cassazione condivide l'eccezione sollevata dal ricorrente. 

Gli Ermellini ricordano come a seguito dell'entrata in vigore del "domicilio digitale", non è più possibile procedere alle comunicazioni o notificazioni presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, ancorché si sia omesso di eleggere domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario innanzi al quale la lite è pendente, a meno che l'indirizzo di posta elettronica certificata sia inaccessibile per cause imputabili al destinatario ovvero non sia desumibile dai registri generali degli indirizzi elettronici.

In materia di notificazioni al difensore, infatti, la regola del domicilio digitale impone di eseguire le notificazioni e le comunicazioni esclusivamente all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, a meno che l'indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario.

Sul punto, la Corte precisa che – diversamente da quanto ritenuto dal controricorrente – la mancata indicazione del codice fiscale da parte dell'avvocato non rende inaccessibile il suo indirizzo di posta elettronica certificata per cause a costui imputabili ed ascrivibili. Conseguentemente, in presenza di un valido indirizzo PEC, ancorché non dichiarato, è nulla la notificazione in cancelleria della sentenza e, in quanto tale, inidonea a provocare il decorso del termine "breve" di impugnazione.

In conclusione la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla stessa corte d'appello di Salerno in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. 

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