Di Rosalba Sblendorio su Domenica, 20 Ottobre 2019
Categoria: Albi, previdenza, assistenza: guida alle opportunità per gli avvocati

Avvocati: tra esercizio della professione, difficoltà economiche e assistenza

La professione dell'avvocato e lo stato di bisogno individuale

La professione dell'avvocato è una professione molto complessa. Essa richiede un lavoro costante e uno spirito di sacrificio che dovrebbero avere un ritorno in termini di soddisfazioni professionali ed economiche.

Purtroppo in un periodo di crisi, come quello che attualmente sta vivendo la professione dell'avvocato, gli ostacoli rendono arduo sia il precorso che il raggiungimento di risultati soddisfacenti.

Non sempre, infatti, l'assiduo lavoro, la preparazione e l'abnegazione sono ben ricompensati tanto che si assiste, sovente, a un calo dei volumi d'affari, non più sufficienti a garantire neanche la copertura delle spese.

Frequentemente può capitare, quindi, che l'avvocato si trovi in gravi difficoltà economiche.

Cosa fare in questi casi?

Nelle ipotesi di cui stiamo discorrendo, è prevista una prestazione assistenziale [1], erogata dalla Cassa forense, a favore del professionista che si trovi in stato di bisogno [2].

Tale prestazione :

Requisiti e presupposti per ottenere l'assistenza

I beneficiari di tale tipo di assistenza sono gli avvocati iscritti all'albo, anche se titolari di pensione di vecchiaia o invalidità, in regola con le comunicazioni reddituali alla Cassa forense, che:

La domanda può essere inoltrata alla Cassa forense anche per il tramite del Consiglio dell'Ordine d'appartenenza e deve essere corredata di tutta la documentazione giustificativa.

L'ente previdenziale decide entro 90 giorni decorrenti:

La Cassa forense, esaminata la domanda, potrà: 

La prestazione assistenziale per stato di bisogno individuale nella giurisprudenza

È stato ritenuto che:


Note

[1] Art. 17, Legge n. 141/1992:

«1. L'assistenza a favore di chi versa in stato di bisogno può essere erogata a chi appartiene ad una delle seguenti categorie:

a) iscritti alla Cassa;

b) avvocati o procuratori che, pur senza essere iscritti alla Cassa, contribuiscono o hanno contribuito ai sensi degli articoli 10 e 11 Legge n. 576/1980, come rispettivamente modificati dagli articoli 5 e 6 della presente legge, o hanno versato contributi personali in base a leggi precedenti;

c) beneficiari di pensione erogata dalla Cassa;

d) familiari di persone defunte appartenute ad una delle precedenti categorie e già iscritte al disciolto ente di previdenza forense; a tal fine, s'intendono come familiari il coniuge, i parenti di primo e di secondo grado ed i soggetti, di fatto già mantenuti dal defunto, indicati nell'articolo 433 c.c.

2. In via ordinaria, l'assistenza per stato di bisogno è erogata in base a delibere dei Consigli dell'ordine. Ogni Consiglio può deliberare trattamenti di assistenza sino all'ammontare della quota di sua competenza sull'importo annuo di cui all'articolo 16, comma 1, quota che è stabilita per i singoli Consigli in proporzione al numero dei rispettivi iscritti alla Cassa.

3. In via straordinaria, se un Consiglio dell'ordine non può provvedere per esaurimento o insufficienza della quota di sua competenza di cui al comma 2, il trattamento di assistenza per stato di bisogno può essere deliberato dal comitato dei delegati della Cassa, sentito il parere del Consiglio stesso. Nei regolamenti di cui all'articolo 20 possono essere previste delibere d'urgenza della giunta esecutiva, nei casi e con le procedure stabiliti dal comitato dei delegati». 

[2] Art 2, coma 1, lett. a) Regolamento Cassa forense per l'assistenza.