Di Redazione su Sabato, 30 Dicembre 2017
Categoria: Avvocatura, Ordini e Professioni

Avvocati, senza aggiornamento e R.C. cancellazione da Albo, norma applicabile immediatamente

Siamo ormai a conclusione dell´anno e, mentre sta per iniziare il 2018, è bene fare un rapido riepilogo di alcune disposizioni al fine di evitare brutte sorprese.

Come noto a tutti i colleghi, con il Decreto del Ministro della Giustizia 25 febbraio 2016, n. 47, è stato approvato il "Regolamento recante disposizioni per l´accertamento dell´esercizio della professione forense", pubblicato nella GU n. 81 del 7 aprile 2016 ed in vigore dal 22/4/2016.

Sulle modalità di applicazione, da parte degli Ordini, di alcune norme contenute nel D.M. si sono poste alcune questioni di carattere operativo ai fini della soluzione delle quali alcuni Consigli (tra i quali quelli di Milano) hanno emesso delle circolari dirette agli iscritti.

Rielologhiamo.
Secondo l´art. 1 del Decreto, "la cancellazione dall´Albo è disposta quando il Consiglio dell´Ordine circondariale accerta la mancanza dell´esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione e l´avvocato non dimostra la sussistenza di giustificati motivi oggettivi o soggettivi".

Il c. 2 del citato articolo stabilisce che "Il Consiglio dell´Ordine circondariale, prima di deliberare la cancellazione dall´albo invita l´avvocato, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando non è possibile, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare eventuali osservazioni, in forma scritta, entro un termine non inferiore a trenta giorni.
L´vvocato che ne fa richiesta e´ ascoltato personalmente".
Nel caso di cancellazione, "La delibera (...) è notificata entro quindici giorni all´interessato".

La cancellazione dell´avvocato dall´albo comporta la cancellazione dagli elenchi di cui all´articolo 15 della legge a cui è eventualmente iscritto al momento della cancellazione, "fatta eccezione per gli elenchi rispetto ai quali l´esercizio dell´attività professionale non costituisce condizione per l´iscrizione.
6. L´avvocato cancellato dall´Albo a norma del presente decreto e´ iscritto nell´elenco di cui all´articolo 15, comma 1, lettera e), della legge".

Quali sono, secondo il D.M., i requisiti per la sussistenza dell´esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente ?
Ad occuparsene, l´art. 2 del Decreto, che, premesso che "la verifica (...) non è svolta per il periodo di cinque anni dalla prima iscrizione all´Albo", precisa, al c. 2, che "La professione forense e´ esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando l´avvocato:
a) è titolare di una partita IVA attiva o fa parte di una società o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;

b) ha l´uso di locali e di almeno una utenza telefonica destinati allo svolgimento dell´attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;

c) ha trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l´incarico professionale è stato conferito da altro professionista;

d) è titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell´Ordine;

e) ha assolto l´obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense;

f) ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall´esercizio della professione, ai sensi dell´articolo 12, comma 1, della legge.

La cancellazione dall´Albo e´ disposta quando il consiglio dell´Ordine circondariale accerta la mancanza dell´esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione e l´avvocato non dimostra la sussistenza di giustificati motivi oggettivi o soggettivi.

Questi i contenuti del D.M..
Il problema che si è ultimamente posto riguarda il regime transitorio e le modalità di applicazione di queste norme.
Secondo l´art. 2, c. 5, del D.M., infatti, "Con decreto del Ministero della giustizia, da adottarsi entro sei mesi dall´entrata in vigore del presente regolamento, sono stabilite le modalita´ con cui ciascuno degli ordini circondariali individua, con sistemi automatici, le dichiarazioni sostitutive da sottoporre annualmente a controllo a campione, a norma dell´art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000".

La concreta emanazione del decreto ministeriale, e la (conseguente) individuazione dei modelli dichiaratori, non sono però da considerarsi presupposti necessari per la concreta applicazione della disciplina contenuta nel D.M. 47/2016 e, in particolare, delle sanzioni a carico dei professionisti iscritti nel caso di violazione.

Ciò, in quanto il provvedimento non stabilisce espressamente alcun regime di diritto intertemporale o transitorio, mentre il contenuto del c. 2 dell´art. 5 sopra riportato attiene alle modalità per il buon esercizio del controllo da parte degli Ordini circondariali, senza che si possa trarre dalla disposizione alcuna altra statuizione.

Di ciò sembrano essersi convinti molti Ordini che, come quello milanese, con Circolare agli iscritti del 13 luglio, li ha invitati non solo a completare il percorso formativo per l´anno in corso, ma anche a recuperare i crediti mancanti degli anni pregressi (rectius, dello scorso triennio) ricordando, appunto, che il D.M. n. 47/2016 sanziona il mancato adeguamento alla disciplina con la cancellazione dagli albi.

La circolare 13 luglio 2013 dell´Ordine degli Avvocati di Milano riporta in particolare che il Consiglio dell´Ordine, nella seduta del 26 maggio 2016, ha approvato una serie di regole per l´attuazione del Regolamento CNF 16 luglio 2014, n. 6 in materia di formazione continua e la gestione degli eventi formativi organizzati dall´Ordine.

Il Consiglio dell´Ordine ha quindi informato gli iscritti non in regola con le disposizioni in materia di crediti formativi che «l´inosservanza dell´obbligo di formazione è sanzionato disciplinarmente e, per gli avvocati, è causa di cancellazione dall´Albo per mancanza del requisito dell´esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione (art. 21 l. n. 247/12; d.m. n. 47/2016)».
Il Consiglio ha, come detto, invitato inoltre gli iscritti a completare la formazione per il numero di crediti mancanti nel triennio 2014 – 2016, che ricordiamo essere previsti in numero non inferiore a 60, di cui 9 in materia obbligatoria.
Anche altri Ordini di sono orientati nella medesima direzione.

Dunque, riepilogando, le disposizioni recate dal D.M. 47/2016 in materia di permanenza nell´albo sono pienamente ed efficacemente applicabili per l´anno in corso, mentre, per quanto attiene a discipline preesistenti (quali, ad esempio, gli obblighi di formazione continua), dal tenore del quadro normativo è opportuno suggerire a quanti non avessero integralmente soddisfatto i siffatti obblighi di recuperare tempestivamente, sia pure ex post, i crediti mancanti.