Di Rosalba Sblendorio su Sabato, 04 Gennaio 2020
Categoria: Legge e Diritto

Avvocati: quando e come l'astensione dal partecipare alle udienze costituisce illecito disciplinare?

L'astensione dal partecipare alle udienze tra diritti e doveri dell'avvocato

L'astensione dalla partecipazione alle udienze e alle altre attività giudiziarie è un diritto per gli avvocati. E ciò ove detta astensione sia indetta dagli Organi forensi [1]. Sebbene l'astensione in questione sia un diritto per gli avvocati, questi:

Il mancato rispetto delle norme vigenti in materia e l'omessa informazione ai colleghi della decisione di non aderire all'astensione costituiscono comportamenti rilevanti deontologicamente, sanzionabili con l'avvertimento. Costituisce illecito disciplinare anche l'astensione o la dissociazione da questa a seconda delle contingenti esigenze professionali. Tale illecito è sanzionabile con la censura.

L'astensione dalla partecipazione dalle udienze nella prassi

È stato ritenuto che: 

Note

[1] Art. 60 Codice deontologico forense:

«1. L'avvocato ha diritto di astenersi dal partecipare alle udienze e alle altre attività giudiziarie quando l'astensione sia proclamata dagli Organi forensi, ma deve attenersi alle disposizioni del codice di autoregolamentazione e alle norme vigenti. 2. L'avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire alla astensione deve informare con congruo anticipo gli altri difensori costituiti. 3. L'avvocato non può aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione a seconda delle proprie contingenti convenienze. 4. L'avvocato che aderisca all'astensione non può dissociarsene con riferimento a singole giornate o a proprie specifiche attività né può aderirvi parzialmente, in certi giorni o per particolari proprie attività professionali. 5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura». 

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