Di Rosalba Sblendorio su Sabato, 16 Novembre 2019
Categoria: Deontologia forense: diritti e doveri degli avvocati

Avvocati: possono ricorrere a una pubblicità indiscriminata?

La professione dell'avvocato e il principio dell'ammissibilità della pubblicità informativa

L'attività dell'avvocato è un'attività libero-professionale e per tale motivo non è sottratta al principio dell'ammissibilità della pubblicità informativa «circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni». D'altro canto la stessa legge n. 248/2006 (c.d. Decreto Bersani) ha dato il via all'evoluzione normativa liberalizzatrice, consentendo anche agli avvocati di poter fare pubblicità informativa. Ciononostante, non parliamo di pubblicità informativa indiscriminata dal momento che essa deve essere svolta con modalità tali da non far perdere di vista il fatto che l'avvocato «non è solo un libero professionista ma anche il necessario "partecipe" dell'esercizio diffuso della funzione giurisdizionale. Intatti nessun processo (salvo i processi civili di limitatissimo valore economico) può essere celebrato senza l'intervento di un avvocato» (Cass. civ. Sez. Unite, n. 9861/2017). Ne consegue che questo professionista, pur potendo dare informazioni sulla propria attività professionale "con qualunque mezzo", deve rispettare i limiti della trasparenza, verità, correttezza e decoro richiesti dalla disciplina deontologica [1] (CNF, n. 242/2017). «Queste limitazioni sono connesse alla dignità della professione, la cui verifica è dall'ordinamento affidata al potere-dovere del giudice disciplinare» (CNF, n. 349/2016).

La pubblicità informativa nella prassi e nella giurisprudenza

È stato ritenuto che: 


Note:

[1] Art. 35 Codice deontologico forense:

«1. L'avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale. 2. L'avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l'attività professionale. 3. L'avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo professionale, la denominazione dello studio e l'Ordine di appartenenza. 4. L'avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche; specificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento. 5. L'iscritto nel registro dei praticanti può usare esclusivamente e per esteso il titolo di "praticante avvocato", con l'eventuale indicazione di "abilitato al patrocinio" qualora abbia conseguito tale abilitazione. 6. Non è consentita l'indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati con lo studio dell'avvocato. 7. L'avvocato non può utilizzare nell'informazione il nome di professionista defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a suo tempo lo stesso non lo abbia espressamente previsto o disposto per testamento, ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi. 8. Nelle informazioni al pubblico l'avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano. 9. Le forme e le modalità delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignità e decoro della professione. 10. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura». 

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