Di Redazione su Domenica, 01 Maggio 2016
Categoria: Avvocatura, Ordini e Professioni

Avvocati: obbligo formativo non assolto, conseguenze: decisione Cnf

Il Consiglio dell´Ordine di Bologna aveva chiesto al Consiglio Nazionale Forense se l´assolvimento dell´obbligo formativo nel triennio precedente costituisse condizione per il mantenimento dell´iscrizione dell´avvocato negli elenchi dei difensori d´ufficio e degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato.
Il Cnf, con parere 18 novembre 2015, n. 112, pubblicato il 13 aprile 2016 nel portale istituzionale, ricordato come l´obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale (art. 11 legge professionale) miri alla tutela del cittadino e sia quindi un requisito essenziale per il corretto svolgimento della professione, si ritiene, in linea con i pareri prima d´ora espressi (20.2.2015 n.20), che la formazione continua costituisca un "prerequisito" per la iscrizione negli elenchi succitati e non possa quindi essere ignorata anche ai fini del mantenimento della iscrizione.
La formazione continua era già prevista dalla l.n.247/2012 entrata in vigore il 2.2.13 ed il regolamento n. 6/2014 non ha fatto altro che ribadire all´art. 25 comma 7 quale sia la finalità superiore perseguita.
Si ritiene, ha quindi concluso il Cnf, che il mancato assolvimento a tale obbligo e/o la mancanza di prova di avervi adempiuto, non consenta l´iscrizione dell´avvocato negli Elenchi precisati nel quesito.