Di Anna Sblendorio su Sabato, 22 Giugno 2024
Categoria: Deontologia forense: diritti e doveri degli avvocati

Avvocati. Legittimità dell'iscrizione in elenchi speciali tenuti presso COA diversi da quello di appartenenza

 Fonte: https://www.codicedeontologico-cnf.it/

Con sentenza n.87 del 22 marzo 2024 il Consiglio Nazionale Forense ha affermato che l'avvocato ha un interesse giuridicamente tutelato ad ottenere, a parità di condizioni rispetto agli altri colleghi, l'inclusione nell'elenco dei curatori speciali dei minorenni, previsto con regolamento e tenuto presso un COA diverso da quello di appartenenza e che l'iscrizione ad un determinato COA circondariale non può costituire elemento discriminante o penalizzante ai fini dell'esercizio pieno dell'attività professionale sull'intero territorio nazionale.

Analizziamo la questione sottoposta all'attenzione del Consiglio Nazionale Forense.

I fatti del procedimento

Un avvocato ha presentato istanza di iscrizione nell'elenco dei curatori speciali dei minorenni tenuto e disciplinato da uno specifico regolamento presso un COA diverso da quello di appartenenza. Quest'ultimo ha rigettato la richiesta, rilevando che il collega risulta già iscritto all'albo di altro foro e che tale iscrizione sia ostativa all'accoglimento della domanda, potendo l'avvocato essere iscritto ad un solo albo circondariale e ai relativi elenchi.

Avverso il provvedimento di diniego l'avvocato ha presentato tempestivo ricorso lamentando:

 La decisione del Consiglio Nazionale Forense

Riguardo alle suddette questioni, il Consiglio Nazionale Forense ha in primo luogo svolto alcune riflessioni sull'interesse dell'avvocato ad essere iscritto nell'elenco speciale dei curatori tenuto presso un COA diverso da quello di appartenenza.

Il Consiglio ha osservato che l'elenco speciale dei curatori non rientra tra quelli tipici di cui all'art.15 Legge professionale, ma è previsto e disciplinato da apposito regolamento approvato dal COA. A questo riguardo il Consiglio ha affermato che i regolamenti, protocolli ed intese tra gli uffici giurisdizionali ed i corrispondenti COA circondariali adottati per fini di buona amministrazione e nell'ambito della leale cooperazione istituzionale, non devono in concreto costituire un ostacolo al libero esercizio dell'attività professionale da parte del singolo avvocato.

Ciò in quanto, in ossequio ai generali principi di par condicio, di libera circolazione e di concorrenza, "esiste l'interesse giuridicamente tutelato dell'avvocato ad ottenere l'inclusione nell'elenco a parità di condizioni rispetto agli altri colleghi, non potendo l'iscrizione ad un determinato COA circondariale assurgere ad elemento discriminante o, comunque, penalizzante ai fini dell'esercizio pieno dell'attività professionale sull'intero territorio nazionale".

Tra l'altro, come rilevato dal Consiglio, il legislatore non ha stabilito specifiche prescrizioni relative ai requisiti necessari per accedere alla nomina di curatore speciale, né prescrizioni che vincolino il Tribunale locale a scegliere, ai fini della nomina, un avvocato iscritto nel suddetto elenco, con la conseguenza che il provvedimento di esclusione è idoneo ad incidere sfavorevolmente in modo definitivo sulla sfera giuridica del destinatario, anche solo in termini di perdita di chance.

 Quanto alle censure mosse dal ricorrente, il Consiglio ha ritenuto sussistente

Per questi motivi il Consiglio Nazionale Forense accogliendo il ricorso

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