Con l'ordinanza n. 27306 dello scorso 30 novembre, la II sezione civile della Corte di Cassazione, pronunciandosi sul ricorso di una signora che – pur essendo risultata vittoriosa nel giudizio di merito – non aveva ottenuto il rimborso per il contributo unificato versato per l'instaurazione del giudizio, ha specificato che non occorre una pronuncia espressa per il diritto al rimborso del contributo unificato versato, includendosi nelle spese giudiziali "ex lege".
Si è, difatti, statuito che "il contributo unificato atti giudiziari, di cui all'art. 13del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, rappresenta un'obbligazione "ex lege" di importo predeterminato, gravante sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, con la conseguenza che il giudice non è tenuto a liquidarne autonomamente il relativo ammontare, sicché il beneficiario della condanna alle spese può azionare quest'ultima quale titolo esecutivo anche per la ripetizione delle somme da lui documentate o documentabili come in concreto sborsate per adempiere quell'obbligazione "ex lege", in relazione al processo cui si riferisce la complessiva condanna alle spese in danno della controparte".
Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dell'opposizione formulata da una signora avverso un verbale di accertamento elevato nei suoi confronti per una violazione del codice della strada, con l'irrogazione di una sanzione pari ad euro 54,88.
Il Giudice di pace di Roma accoglieva l'opposizione e condannava la parte convenuta alla rifusione delle spese processuali, liquidate in Euro 90,00 complessivi, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Proponendo appello, la signora lamentava l'illegittimità della quantificazione delle spese giudiziali, in quanto liquidate in violazione delle tariffe professionali applicabili, senza peraltro riconoscere alcunché a titolo di rimborso del contributo unificato versato.
Il Tribunale di Roma rigettava il gravame, rilevando come l'importo delle spese giudiziali riconosciuto dal giudice di primo grado – sebbene ridotto del 50% - fosse congruo in relazione al valore della controversia.
Ricorrendo in Cassazione, la signora eccepiva violazione o falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014 e della legge n. 247 del 2012, per non aver la sentenza d'appello ritenuto illegittima la liquidazione dei compensi professionali operata dal giudice di primo grado, che non aveva neanche statuito il rimborso per il contributo unificato versato per l'instaurazione del giudizio.
La Cassazione condivide parzialmente la doglianza della ricorrente, ribadendo il principio per cui non occorre una pronuncia espressa per il diritto al rimborso del contributo unificato versato, includendosi nelle spese giudiziali "ex lege".
In punto di diritto, la Corte ricorda che il contributo unificato atti giudiziari, di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, rappresenta un'obbligazione "ex lege" di importo predeterminato, gravante sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, con la conseguenza che il giudice non è tenuto a liquidarne autonomamente il relativo ammontare, sicché il beneficiario della condanna alle spese può azionare quest'ultima quale titolo esecutivo anche per la ripetizione delle somme da lui documentate o documentabili come in concreto sborsate per adempiere quell'obbligazione "ex lege", in relazione al processo cui si riferisce la complessiva condanna alle spese in danno della controparte.
Nel caso di specie, con specifico riferimento all'omesso riconoscimento espresso del rimborso per contributo unificato, la Corte rileva che non c'era bisogno di una statuizione esplicita nel provvedimento decisorio in merito al rimborso del contributo unificato, in quanto - di regola - esso costituisce un accessorio che si applica "ipso iure".
Ne deriva che, nella sentenza impugnata, l'importo liquidato a titolo di compensi - ancorché fissato illegittimamente nella ridotta misura di Euro 90,00 - non poteva affatto ritenersi comprensivo dell'esborso della somma a titolo di contributo unificato per l'iscrizione a ruolo della causa, anche in assenza di alcuna esplicitazione in proposito dalla motivazione dell'impugnata sentenza.