Di Rosalba Sblendorio su Sabato, 30 Maggio 2020
Categoria: Deontologia forense: diritti e doveri degli avvocati

Avvocati: in quale sanzione incorrono se mancano di corrispondere i contributi annuali al COA?

Il dovere di corresponsione dei contributi annuali al COA, la violazione e la natura dei contributi

Tra i doveri dell'avvocato ritroviamo quello di versare il contributo annuale in favore del Consiglio dell'Ordine di appartenenza (COA). La mancata corresponsione comporta la sospensione dall'esercizio della professione forense [1] a tempo indeterminato, previa contestazione dell'addebito e sua personale convocazione. Il provvedimento di sospensione:

Ma che natura ha detto contributo?

Il contributo in esame ha natura tributaria. 

Ciononostante «la questione concernente l'incidenza del mancato pagamento dello stesso sul diritto del professionista al mantenimento dell'efficacia dell'iscrizione non è una controversia che va risolta devolvendola alla giurisdizione del giudice tributario». Infatti in tali casi detta questione:

Il contributo in esame, infatti, è previsto dalla legge quale onere gravante sul professionista per effetto dell'iscrizione all'albo. Ne consegue che, in queste ipotesi, sussiste la competenza dei Consigli dell'ordine e, in sede di impugnazione, la competenza del Consiglio nazionale forense (CNF, n.168/2018).

La natura della delibera di sospensione e lo ius postulandi dell'incolpato

Come detto, avendo la delibera di sospensione dall'esercizio della professione forense per mancato pagamento dei contributi dovuti al Consiglio dell'Ordine di appartenenza natura amministrativa, non trova applicazione la norma (riguardante, appunto, il procedimento disciplinare) che consente all'incolpato di proporre personalmente ricorso al Consiglio nazionale forense (Cnf) anche senza iscrizione nell'albo speciale dei patrocinanti davanti alle magistrature superiori (CNF, n. 158/2019). Ne discende che sarà illegittimo un eventuale reclamo proposto in proprio, dinanzi al Cnf dall'avvocato sospeso, avverso il provvedimento disciplinare adottato dal locale Consiglio dell'ordine. 

Un'illegittimità, questa, che non si pone in contrasto con il diritto di difesa dell'interessato dal momento che quest'ultimo potrà farsi assistere nel ricorso al Cnf da altro difensore, ferma restando la facoltà di comparire dinanzi al Consiglio e di interloquire personalmente (CNF, n, 140/2017).

Il dovere di corresponsione dei contributi annuali al COA nella prassi

È stato ritenuto che:

Note

[1] Art. 29, comma 6, Legge n. 247/2012:

«[...] Coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione, dal consiglio dell'ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare. La sospensione è revocata allorquando si sia provveduto al pagamento» 

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