Di Rosalba Sblendorio su Lunedì, 09 Maggio 2022
Categoria: Deontologia Forense 2019-2021

Avvocati: il divieto di intrattenere rapporti con i testi e l'eccezione nell'ambito delle indagini difensive

La ratio del divieto di intrattenere rapporti con il teste

L'avvocato nell'esercizio della sua professione non può intrattenere rapporti con i testimoni e con le persone informate sui fatti oggetto di causa [1]. E ciò al fine di evitare forzature e suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti (Cass., S.U., n. 12183/2015). L'avvocato che, nonostante il predetto divieto, intrattenga rapporti con i testi, assumerà un comportamento deontologicamente scorretto ove ricorrano le seguenti condizioni. Il difensore:

Alla luce di quanto sopra, pertanto:

Le indagini difensive e la condotta dell'avvocato

Sebbene l'avvocato non possa intrattenere rapporti con i testi attuali e futuri, allo stesso è consentito, nell'ambito del procedimento penale, conferire con le persone che sono informate sui fatti utili ai fini dell'attività investigativa. Si tratta della facoltà di procedere a investigazioni difensive riconosciuta ai difensori dalla legge; una facoltà, questa, che comunque deve essere esercitata nel rispetto delle norme all'uopo dettate e delle disposizioni emanate dal Garante sulla privacy. L'acquisizione delle su citate informazioni deve avvenire attraverso un colloquio non documentato e l'avvocato deve mantenere il segreto sugli atti delle investigazioni difensive e sul loro contenuto, finché non ne faccia uso nel procedimento, salva la rivelazione per giusta causa nell'interesse della parte assistita [1].

La normativa in tema di indagini difensive prevede particolari cautele nel contatto del difensore dell'imputato con persone diverse dalle persone informate sui fatti. In particolare, l'invito rivolto alla persona offesa da reato deve essere scritto e occorre sia dato avviso al difensore della persona offesa (se conosciuta), indicando espressamente la opportunità che la persona provveda a consultare un difensore perché intervenga all'atto. La violazione di tali obblighi ha conseguenze disciplinari (art. 55 codice deontologico forense), le quali prescindono dalla dichiarazione di inutilizzabilità delle indagini stesse da parte dell'Autorità Giudiziaria (art. 391 bis cpp) (CNF, sentenza, n 229/2017).

Si ritiene che costituisce un illecito deontologico il comportamento dell'avvocato che in vista del giudizio abbreviato riceva presso il suo studio il suo assistito per farsi rilasciare una dichiarazione nell'ambito delle indagini difensive senza avergli fornito gli avvertimenti di cui all'art. 391 bis c.p.c. e senza aver rispettato le modalità di cui al medesimo articolo. In tali casi, la condotta del difensore costituisce violazione dei doveri di lealtà e correttezza, di diligenza e dell'art. 55 codice deontologico forense (rapporti con i testimoni) (CNF, sentenza n. 211/2011). 

Note:

Art. 55 Codice deontologico forense:

1. L'avvocato non deve intrattenersi con testimoni o persone informate sui fatti oggetto della causa o del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti. 2. Il difensore, nell'ambito del procedimento penale, ha facoltà di procedere ad investigazioni difensive nei modi e termini previsti dalla legge e nel rispetto delle disposizioni che seguono e di quelle emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 3. Il difensore deve mantenere il segreto sugli atti delle investigazioni difensive e sul loro contenuto, finché non ne faccia uso nel procedimento, salva la rivelazione per giusta causa nell'interesse della parte assistita. 4. Nel caso in cui il difensore si avvalga di sostituti, collaboratori, investigatori privati autorizzati e consulenti tecnici, può fornire agli stessi tutte le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento dell'incarico, anche nella ipotesi di segretazione degli atti, imponendo il vincolo del segreto e l'obbligo di comunicare esclusivamente a lui i risultati dell'attività. 5. Il difensore deve conservare scrupolosamente e riservatamente la documentazione delle investigazioni difensive per tutto il tempo necessario o utile all'esercizio della difesa. 6. Gli avvisi che il difensore e gli altri soggetti eventualmente da lui delegati sono tenuti a dare per legge alle persone interpellate ai fini delle investigazioni, devono essere documentati per iscritto. 7. Il difensore e gli altri soggetti da lui eventualmente delegati non devono corrispondere alle persone, interpellate ai fini delle investigazioni, compensi o indennità sotto qualsiasi forma, salva la facoltà di provvedere al rimborso delle sole spese documentate. 8. Per conferire con la persona offesa dal reato, assumere informazioni dalla stessa o richiedere dichiarazioni scritte, il difensore deve procedere con invito scritto, previo avviso all'eventuale difensore della stessa persona offesa, se conosciuto; in ogni caso nell'invito è indicata l'opportunità che la persona provveda a consultare un difensore perché intervenga all'atto. 9. Il difensore deve informare i prossimi congiunti della persona imputata o sottoposta ad indagini della facoltà di astenersi dal rispondere, specificando che, qualora non intendano avvalersene, sono obbligati a riferire la verità. 10. Il difensore deve documentare in forma integrale le informazioni assunte; quando è disposta la riproduzione, anche fonografica, le informazioni possono essere documentate in forma riassuntiva. 11. Il difensore non deve consegnare copia o estratto del verbale alla persona che ha reso informazioni, né al suo difensore. 12. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi. La violazione dei doveri, dei divieti, degli obblighi di legge e delle prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 7 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno. La violazione dei doveri, dei divieti, degli obblighi di legge e delle prescrizioni di cui ai commi 5, 6, 8, 9, 10 e 11 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. 

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