Di Redazione su Mercoledì, 11 Maggio 2016
Categoria: Avvocatura, Ordini e Professioni

Avvocati e pubblicità sul web: i principi del nuovo art. 35 del Codice

Il Consiglio Nazionale Forense, nella seduta del 22 gennaio 2016, ha deliberato la modifica dell´art. 35 del Codice Deontologico, il cui nuovo testo è stato pubblicato in G.U. Serie Generale n.102 del 3/5/2016.
Ecco il testo dell´art. 35 così come modificato: "L´avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell´obbligazione professionale.
L´avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti nè equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l´attività professionale.
L´avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo professionale, la denominazione dello studio e l´Ordine di appartenenza.
L´avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche; specificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento.
L´iscritto nel registro dei praticanti può usare esclusivamente e per esteso il titolo di «praticante avvocato», con l´eventuale indicazione di «abilitato al patrocinio» qualora abbia conseguito tale abilitazione.
Non è consentita l´indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati con lo studio dell´avvocato.
L´avvocato non può utilizzare nell´informazione il nome di professionista defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a suo tempo lo stesso non lo abbia espressamente previsto o disposto per testamento, ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi.
Nelle informazioni al pubblico l´avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorchè questi vi consentano. Le forme e le modalità delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignità e decoro della professione.
La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l´applicazione della sanzione disciplinare della censura".
Liberalizzato quindi l´ingresso dei legali nel web, ma a condizione che siano rispettati i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza.