Di Rosalba Sblendorio su Sabato, 31 Ottobre 2020
Categoria: Deontologia forense: diritti e doveri degli avvocati

Avvocati e divieto di conflitto di interessi: tra terzietà, dignità professionale e condotta illecita

La ratio del divieto di conflitto di interessi

L'avvocato nell'esercizio dell'attività professionale deve comportarsi in modo da evitare qualsiasi situazione di conflitto di interessi con il cliente [1] in quanto la sua funzione è diretta non solo a tutelare il bene giuridico dell'indipendenza effettiva e dell'autonomia dell'avvocato ma anche «la dignità dell'esercizio professionale e l'affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l'alta funzione esercitata impone. In buona sostanza, evitare situazioni di conflitto risponde all'esigenza di tutelare l'immagine complessiva della categoria forense, in prospettiva ben più ampia rispetto ai confini di ogni specifica vicenda professionale». Ne consegue che costituirà illecito disciplinare la condotta dell'avvocato posta in essere in violazione del divieto di conflitto di interessi anche (CNF, sentenza n. 206/2019):

Il divieto di conflitti di interessi nella prassi e nella giurisprudenza

Si ritiene che:

Note

[1] Art. 24 Codice deontologico forense:

«1. L'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale. 2. L'avvocato nell'esercizio dell'attività professionale deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale. 3. Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un'altra parte assistita o cliente, l'adempimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento del nuovo incarico. 4. L'avvocato deve comunicare alla parte assistita e al cliente l'esistenza di circostanze impeditive per la prestazione dell'attività richiesta. 5. Il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale. 6. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 3 e 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni. La violazione dei doveri di cui ai commi 2 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura». 

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