Di Rosalba Sblendorio su Domenica, 07 Giugno 2020
Categoria: Albi, previdenza, assistenza: guida alle opportunità per gli avvocati

Avvocati e bonus aprile 2020: i chiarimenti del Governo in merito alla platea dei beneficiari

Chi potrà ottenere il bonus per il mese di aprile?

I dubbi destati dal D.L. n. 34/2020, cosiddetto decreto rilancio, «recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19», sembrano essere stati dissolti con il decreto interministeriale firmato lo scorso 29 maggio. In buona sostanza, il decreto rilancio:

Questa contraddizione (con particolare riferimento alla cumulabilità con l'indennità erogata a marzo), sottolineata anche da Cassa forense, andava chiarita e secondo l'ente previdenziale innanzi indicato, sarebbe stata necessaria anche l'emanazione di un nuovo Decreto Interministeriale al fine di chiarire:

Orbene il decreto interministeriale su menzionato, firmato lo scorso 29 maggio ha chiarito quali sono i beneficiari del bonus per il mese di aprile 2020 e precisamente i professionisti:

Modalità di presentazione delle domande

I professionisti che non hanno presentato l'istanza per ottenere il bonus di marzo, devono inoltrare la richiesta dell'indennità in questione agli enti previdenziali cui sono iscritti. La domanda va presentata solo a un ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.

La Cassa forense in un comunicato del 5 giugno, ha chiarito che l'istanza potrà essere presentata «esclusivamente con modalità telematica, attraverso l'apposita procedura che sarà attivata, nell'area riservata del sito Internet dell'Ente, nel corso della giornata dell'8 giungo 2020 [...] e fino alle 24:00 dell'8 luglio 2020». La graduatoria relativa alle nuove domande verrà formata in base all'ordine cronologico di arrivo, previa verifica del possesso dei requisiti. L'istanza andrà presentata compilando un format all'uopo predisposto con l'indicazione delle dichiarazioni da rendere, sia con riferimento al reddito professionale inferiore ai 35.000 euro, sia con riguardo al reddito professionale ricompreso tra 35.000 e 50.000 euro. Tale format andrà compilato in ogni sua parte e dovrà recare anche l'indicazione delle coordinate bancarie o postali relative al conto dove si vorrà ricevere l'accredito dell'indennità. La domanda, poi, andrà corredata di:

Non possono essere presentate istanze attraverso modalità diverse da quella telematica. E ciò a pena di inammissibilità.