Di Redazione su Giovedì, 09 Giugno 2016
Categoria: Avvocatura, Ordini e Professioni

Avvocati di enti pubblici: incompatibilità professionale nel caso di stipendio fisso e cartellino

Lo ha stabilito il Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Picchioni), con sentenza del 23 luglio 2015, n. 134, pubblicata il 15/5/2016.
Per gli avvocati di ente pubblico, ha dichiarato in particolare il Consiglio, non sussiste incompatibilita` professionale solo allorché siano inseriti, senza vincolo di subordinazione, in uffici legali appositamente istituiti presso l´ente stesso con carattere di autonomia e separatezza, quindi senza l´obbligo di osservare un orario di lavoro e senza una retribuzione predeterminata a scadenza fissa (Nel caso di specie, il rapporto dell´avvocato con l´ente era caratterizzato dalla necessita` di timbratura del cartellino, nonché da una retribuzione continuativa parametrata allo stipendio dei funzionari e dall´obbligo di uniformarsi alle direttive dettate in via programmatica dell´ente. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha confermato la delibera con cui il COA ne aveva disposto la cancellazione dalla Sezione speciale dell´albo per incompatibilità professionale).
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Neri), sentenza del 22 luglio 2015, n. 114, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Allorio), sentenza del 29 novembre 2012, n. 158, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Berruti), sentenza del 27 novembre 2009, n. 133.
Sentenza allegata