Avvocati, contributi per i figli nati/adottati tra novembre 2018/ottobre 2019: domande entro gennaio
I contributi per i figli e bando per la relativa assegnazione
Il regolamento della Cassa forense per l'erogazione dell'assistenza ha previsto delle iniziative a sostegno degli avvocati genitori [1]. Proprio in attuazione di tale erogazione è stato indetto il bando per l'assegnazione di contributi per i figli nati/adottati/affidati nel periodo 1 novembre 2018 – 31 ottobre 2019, reperibile su http://www.cassaforense.it/media/8094/bando-n-3-2019.pdf.
Vediamo di cosa si tratta.
Requisiti di partecipazione
Per presentare la domanda di partecipazione al bando, è necessario:
- essere iscritti alla Cassa forense o all'Albo con procedimento di iscrizione alla Cassa forense in corso;
- essere in regola con l'invio dei Mod. 5 alla Cassa;
- essere genitore di uno o più figli nati nel periodo 1 novembre 2018 – 31 ottobre 2019 o aver adottato/ottenuto in affidamento preadottivo uno o più figli nel medesimo periodo;
- avere dichiarato nel Mod. 5/2019 un reddito netto professionale inferiore a € 50.000,00;
- per coloro che non sono tenuti all'invio del Mod. 5/2019, aver prodotto un reddito netto professionale da attività forense inferiore a € 50.000,00.
«Sono esclusi coloro che abbiano beneficiato del contributo previsto dal bando n. 3/2018 per la nascita/adozione/affidamento del medesimo figlio. Il contributo è erogato a uno solo dei genitori anche se richiesto da entrambi».
Il contributo erogabile
Il contributo erogabile, fino a esaurimento dell'importo complessivo di € 1.800.000,00, è pari a € 1.000,00 per ciascun figlio nato o adottato/affidato dal 1° novembre 2018 al 31 ottobre 2019.
La domanda di partecipazione e la graduatoria
La domanda di partecipazione al bando in questione:
- va inviata entro le ore 24,00 del 31 gennaio 2020, esclusivamente tramite l'apposita procedura on-line attivata sul sito internet della Cassa www.cassaforense.it;
- va corredata di i) certificazione o autocertificazione attestante la nascita/adozione/affidamento preadottivo del figlio ; ii) eventuale copia della sentenza di separazione ovvero autocertificazione, con riserva di richiesta di integrazione da parte di Cassa Forense; iii) eventuale autocertificazione di non convivenza con l'altro genitore; iv) attestazione ISEE rilasciata nell'anno 2019.
«Le domande prive di sottoscrizione o carenti degli elementi essenziali che non consentano l'individuazione dell'istante o l'oggetto della richiesta si considerano come non presentate.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi formali della domanda e delle dichiarazioni rese, anche da terzi, il richiedente dovrà produrre le dichiarazioni, integrazioni o regolarizzazioni indicate da Cassa Forense nel termine perentorio di 15 giorni dalla relativa comunicazione, a pena di esclusione».
Una volta spirato il termine per la presentazione della domanda e delle regolarizzazioni della stessa, verrà redatta una graduatoria, pubblicata sul sito della Cassa contenente l'indicazione solo :
- del codice meccanografico/numero di protocollo della domanda,
- del valore ISEE utilizzato ai fini della graduatoria.
Detta graduatoria terrà conto delle domande di iscritti che, per la nascita/adozione/affidamento di uno o più figli avvenuta nel periodo su indicato:
- non abbiano percepito o non abbiano diritto a percepire, nell'ambito del proprio nucleo familiare, a qualsiasi titolo, l'indennità di maternità;
- abbiano percepito, nell'ambito del proprio nucleo familiare, l'indennità di maternità.
«[...] L'ordine di assegnazione è formato in ordine crescente dei valori ISEE. In caso di parità di valore ISEE, la precedenza è determinata dal numero dei figli minori e, in caso di ulteriore parità, dalla minore età anagrafica del richiedente».
Note
[1] Art. 6, lett e, Regolamento per l'erogazione dell'assistenza.