Di Rosalba Sblendorio su Domenica, 10 Novembre 2019
Categoria: Albi, previdenza, assistenza: guida alle opportunità per gli avvocati

Avvocati: chi paga l'infortunio?

L'avvocato, l'infortunio e l'impossibilità di svolgere la professione forense

La legge disciplina l'infortunio dei lavoratori. In buona sostanza quando a causa di un evento traumatico occorso durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, il dipendente subisce una lesione fisica che gli provoca un'inabilità permanente o temporanea o la morte, interviene un sistema di assicurazione obbligatoria che eroga a favore del lavoratore o dei familiari superstiti prestazioni indennitarie.

E se fosse l'avvocato a infortunarsi, cosa accade?

Nelle ipotesi di cui stiamo discorrendo, è prevista una prestazione assistenziale, erogata dalla Cassa forense, a favore del professionista infortunato [1].

Ma vediamo come gli avvocati possono beneficiare di tale prestazione.

Requisiti e presupposti per ottenere la prestazione per infortuni

I beneficiari di tale tipo di assistenza sono:

La domanda:

L'avvocato deve anche dichiarare se per lo stesso infortunio ha già beneficiato di un risarcimento danni. In tali casi, l'iscritto deve impegnarsi a surrogare la Cassa nei propri diritti ai sensi dell'art. 1201 c.c. [3]. 

L'ente previdenziale decide entro 90 giorni decorrenti:

Nell'ipotesi in cui l'impossibilità assoluta di esercitare la professione duri per periodi superiori ai due mesi, dietro comprovata documentazione medica, potrà essere concesso, in via immediata e urgente, un acconto sull'indennizzo che spetterà al beneficiario all'esito degli accertamenti sanitari.

La Cassa forense, esaminata la domanda ed espletati tutti gli accertamenti medici, ove sussistono tutti i requisiti, erogherà una diaria giornaliera pari a 1/365° della media dei redditi professionali risultanti dalle comunicazioni reddituali degli ultimi tre anni antecedenti l'evento o dalle prime due dichiarazioni se l'iscrizione è inferiore ai tre anni, con il limite massimo annuo del tetto reddituale pensionabile previsto dal Regolamento dei contributi.

L'indennizzo non è cumulabile con altri tipi di prestazioni assistenziali.

Note

    [1] Art 14, lett. a1) Regolamento Cassa forense per l'assistenza.

[2] Art. 433 c.c.:

«All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:

1) il coniuge;

2) i figli anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;

3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimo, anche naturali; gli adottanti;

4) i generi e le nuore;

5) il suocero e la suocera;

6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali».

[3] Art. 1201 c.c.:

    «Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, può surrogarlo nei propri diritti. La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento».

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