Riferimenti normativi:Art.32 D.P.R.n.600/73 e art. 12 della Legge n. 212/2000.
Focus: L'Art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente - comma abrogato dal decreto legislativo n. 219 del 30/12/2023, entrato in vigore il 18/1/2024 - prevedeva che, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente poteva comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che dovevano essere valutate dagli uffici impositori, e che l'avviso di accertamento non poteva essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
La Cassazione si è pronunciata al riguardo con Ordinanza n.36203 del 28 dicembre 2023.
Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione ha avuto origine da un contenzioso instaurato da un avvocato al quale l'Agenzia delle Entrate ha rettificato i redditi da lavoro autonomo dichiarati per l'anno d'imposta 2005, notificandogli un avviso di accertamento per maggiori imposte IRPEF, IRAP ed IVA, oltre interessi e sanzioni. Ciò a seguito di attività di controllo avente ad oggetto i movimenti bancari, ex art. 32 DPR n. 600 del 1973, e previo contraddittorio con il contribuente che in fase istruttoria ha consegnato vari documenti, tra cui la documentazione giustificativa di parte delle movimentazioni bancarie contestategli. L'Ufficio ha emesso l'avviso di accertamento perché ha ritenuto non giustificata una parte consistente di documentazione delle movimentazioni bancarie per l'anno 2005. Il contribuente ha contestato l'atto notificategli presentando contemporaneamente istanza di annullamento parziale in autotutela dell'atto impositivo e ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, corredando entrambi con documentazione ulteriore rispetto al contraddittorio preventivo e sostenendo che quest'ultimo si era svolto in modo irregolare. L'Agenzia delle Entrate, a seguito dell'esame di tale documentazione, ha ridotto la pretesa impositiva con atto di autotutela parziale, insistendo in sede giudiziale per la conferma della residua parte dell'accertamento originario.
La C.T.P. ha accolto la tesi difensiva del ricorrente fondata sulla irregolarità del contraddittorio preventivo ed ha annullato integralmente l'avviso di accertamento. L'Amministrazione finanziaria ha impugnato la sentenza di primo grado con appello in Commissione tributaria regionale. Quest'ultima ha osservato che, anche dopo la chiusura del contraddittorio, l'ufficio aveva continuato a svolgere attività di indagine nei confronti del professionista senza averlo nuovamente convocato e senza procedere alla chiusura delle nuove indagini. Quindi, il professionista non aveva avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni entro 60 giorni dalla chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, come previsto dall'articolo 12, comma 7, dello Statuto del contribuente e, perciò, l'appello dell'Ufficio è stato rigettato. Di conseguenza l'Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso in Cassazione eccependo la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della Legge n. 212/2000 e dell'art. 32 del DPR n. 600/1973, da parte dei giudici di secondo grado, oltre che dell'art. 2697 cod. civ. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Ufficio richiamando la sentenza della Cassazione n. 6874/2023 ed osservando che il termine dilatorio di 60 gg. prima della notifica dell'accertamento, previsto dall'art.32 del DPR n. 600/1973, è inapplicabile nei casi, come nella fattispecie in esame, in cui non vi sia stata attività di verifica nella sede del contribuente ma accertamento basato sulla documentazione presentata dalla parte e sulle risultanze di indagini bancarie. Pertanto il ricorso è stato accolto e la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.