Con sentenza n. 4451 del 14 febbraio 2019, la Corte di Cassazione è stata interpellata nuovamente sulla questione della legittimità o meno del verbale di accertamento relativo alla rilevazione dell'eccesso di velocità a mezzo autovelox. Questa volta il problema riguarda i requisiti minimi strutturali richiesti dalla legge affinché una strada possa essere classificata come strada urbana di scorrimento ed essere inserita in un apposito elenco che rende possibile l'uso di apparecchiature di rilevamento automatico della velocità e il relativo accertamento senza obbligo di contestazione immediata.
Vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'attenzione dei Giudici di legittimità.
I fatti di causa.
Il ricorrente ha proposto opposizione contro il verbale con cui gli è stata contestata la violazione dell'articolo 142, comma 8 del codice della strada, rilevata da autovelox, su una strada che, a suo dire, non presenta le caratteristiche richieste dalla legge per essere classificata come strada urbana di scorrimento (articolo 2, comma 3, lett. d, codice della strada). In buona sostanza, secondo il ricorrente, tale strada non rientrerebbe nell'elenco predisposto ai sensi dell'articolo 4 D.L. n. 121 del 2002, convertito dalla Legge n. 168 del 2002, che rende possibile l'uso di apparecchiature di rilevamento automatico della velocità e il relativo accertamento sanzionatorio senza obbligo di contestazione immediata. Alla luce di tanto, quindi, il verbale impugnato, a parere del ricorrente, è illegittimo. Sia in primo che in secondo grado, l'opposizione è stata rigettata e così il caso è giunto dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione.
La decisione della SC.
Innanzitutto, i Giudici di legittimità partono dall'esame della normativa applicabile alla questione in esame, ossia il Decreto-Legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito con modifiche dalla Legge n. 168 del 2002 (recante Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale). L'articolo 4 di tale decreto stabilisce che:
- «sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali [...], gli organi di polizia stradale [...] possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento»;
- i predetti dispositivi possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade urbane di scorrimento, ovvero su singoli tratti di esse, individuate con apposito decreto del prefetto, «tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, planoaltimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati».
Con particolare riferimento alle strade urbane di scorrimento, la norma appena citata richiama l'articolo 2 D.lgs. n. 285/1992. Secondo quest'ultima disposizione, tali strade devono avere caratteristiche specifiche, ossia devono avere «carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate [...]».
Chiarito il quadro normativo di riferimento, secondo la Suprema Corte di Cassazione, appare evidente che il prefetto per individuare le strade urbane di scorrimento o i tratti di esse su cui apporre dispositivi di rilevazione elettronica della velocità, senza obbligo di contestazione, è vincolato dai criteri su enunciati e deve verificare se tali strade abbiano gli elementi strutturali necessari, quali la presenza della banchina pavimentata a destra, del marciapiede e delle aree di sosta. La presenza della corsia riservata ai mezzi pubblici e delle intersezioni a raso semaforizzate costituiscono solo elementi "eventuali", come emerge dal dato testuale dell'articolo 2 D.lgs. n. 285/1992 su menzionato.
Orbene, tornando al caso di specie, la contestazione verte proprio sul fatto che il tratto su cui il prefetto ha autorizzato l'apposizione dell'autovelox:
- è carente dei requisiti strutturali necessari per una strada urbana di scorrimento;
- presenta solo gli elementi che la norma definisce "eventuali".
A tal proposito, i Giudici di legittimità affermano l'importanza della distinzione tra requisiti strutturali necessari e requisiti eventuali. L'articolo 2 su citato (norma di natura classificatoria), in punto, chiaramente impone i) la banchina pavimentata a destra, ii) il marciapiede e iii) le aree di sosta quali elementi strutturali necessari della strada urbana di scorrimento, ossia quali requisiti minimi ai fini dell'adozione del provvedimento prefettizio. Con l'ovvia conseguenza che non appare sufficiente la sola presenza degli elementi"eventuali", quali appunto la corsia riservata ai mezzi pubblici e le intersezioni a raso semaforizzate. Una conclusione diversa priverebbe di ragionevolezza il rinvio che l'articolo 4 D.L. n. 121 del 2002 su menzionato fa della norma contenuta nell'articolo 2 D.lgs. n. 285/1992. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, la Corte di Cassazione, ha ritenuto che fosse opportuno che il Tribunale riesaminasse l'opposizione in forza del principio sopra enucleato e quindi ha cassato la sentenza con rinvio, accogliendo, per tal verso, il ricorso.