Di Rosalba Sblendorio su Lunedì, 17 Giugno 2019
Categoria: Il caso del giorno 2019 fino a 8/2019

Autonomia negoziale e contratto collegato: l'interesse delle parti, i requisiti e l'imposta di registro

Inquadramento normativo: Art. 1322 c.c.; Art. 1362 c.c.: Art. 1419 c.c.; Art. 20 D.p.r. n. 131/1986

Autonomia negoziale e contratto collegato: Le parti possono:

In forza del su enunciato principio di autonomia negoziale, le parti possono stipulare anche contratti collegati tra loro.

Finalità del contratto collegato: I contratti collegati sono dei negozi che presentano un collegamento, ossia l'interesse perseguito dalle parti. In buona sostanza la causa di uno dei contratti entra a far parte della causa concreta dell'altro. «Tale collegamento non dà luogo a un nuovo e autonomo contratto, ma rappresenta un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, realizzato attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma». Da tanto, appare evidente che tra i contratti in questione:

Requisiti del contratto collegato: Per poter affermare che tra due contratti sussiste un collegamento negoziale che riconduce gli stessi a una considerazione unitaria della fattispecie, devono ricorrere dei requisiti:

Ne consegue che se due contratti sono stipulati contestualmente, tale contestualità, ove manchino i requisiti suddetti, non è sufficiente a far ritenere sussistente tra gli stessi un collegamento negoziale (Cass. civ., n. 14478/2019).

Collegamento negoziale e sorte dei contratti collegati: Quando due contratti sono collegati tra loro, le vicende di un contratto producono effetti sull'altro, condizionandone -  come su preannunciato - la validità e l'efficacia (Cass. civ. Sez. lavoro, n. 4945/2019, n. 14478/2019).

Casistica: È stato ritenuto sussistente un collegamento negoziale quando:

Contratti collegati e imposta di registro: In presenza di contratti collegati, ciò che rileva è la causa concreta dell'operazione complessiva, ossia la sintesi degli interessi oggettivati nell'operazione economica (Cass., n. 14611/ 2005; n. 14900/2001, richiamate da Cass. civ., n. 362/2019) che emerge dalla comune intenzione delle parti. In tali casi, ai fini dell'imposta di registro, si terrà conto proprio della causa concreta dell'operazione (Cass. civ., n. 362/2019). 

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