Con la sentenza n. 43930 dello scorso 29 ottobre, la II sezione penale della Corte di Cassazione, ha riformato la condanna per il reato di atti osceni inflitta ad un uomo che aveva orinato davanti la vetrina di un bar popolato da minori, accogliendo le difese dell'imputato secondo cui la condotta non aveva avuto una precisa connotazione in termini sessuali, cioè di concupiscenza e di dimostrazione di libido, dovendosi al più parlare di atto contrario alla decenza pubblica.
Si è inoltre specificato che non è possibile far rientrare tra i "luoghi abitualmente frequentati da minori" un bar in orario notturno e prossimo al momento di chiusura, trattandosi di luogo nel quale la presenza dei minori può essere solo occasionale, non essendo luogo elettivo e sistematico frequentato dai minori.
Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dall'esercizio dell'azione penale nei confronti di un uomo, accusato del reato di cui all'art. 527 c.p., per avere orinato dietro la vetrata in un bar alla presenza di alcuni bambini.
In particolare, l'imputato, in prossimità dell'orario di chiusura, faceva ingresso nel locale pubblico – ove erano presenti tre ragazzi minorenni – chiedendo di recarsi alla toilette per orinare; il titolare non concedeva l'accesso, in quanto il bagno del locale era già stato pulito, e lo invitava ad allontanarsi. L'uomo, a fronte del rifiuto di accedere alla toilette, iniziava a insultare e minacciare i presenti, sbottonandosi i pantaloni e esibendo le parti intime anche alla presenza dei bambini, fino a che – invitato a uscire dal locale – iniziava a orinare innanzi alla vetrata di accesso del bar.
Per tali fatti, sia Tribunale che la Corte di Appello di Bologna lo condannavano per il reato di atti osceni: secondo i giudicanti, la condotta di reato era da ritenersi integrata, stante l'evidente intento dell'imputato di esibire ai presenti i propri genitali, non solo come sfida ma anche come verecondia sessuale.
Ricorrendo in Cassazione, la difesa dell'uomo deduceva erronea applicazione degli artt. 527 e 529 c.p.. sostenendo come, nel caso di specie, il reato contestato non fosse stato integrato, in quanto giammai l'imputato aveva agito con la finalità di esibire ai presenti i propri genitali, né tantomeno la sua condotta aveva avuto una precisa connotazione in termini sessuali, cioè di concupiscenza e di dimostrazione di libido, dovendosi al più parlare di atto contrario alla decenza pubblica.
In seconda istanza la difesa del ricorrente rilevava come erroneamente la Corte di merito aveva ritenuto integrata la fattispecie di atti osceni: la sentenza impugnata, infatti, affermando che l'atto fu compiuto in presenza di minori presenti nel locale pubblico, aveva indebitamente fatto coincidere il concetto di luogo pubblico, o aperto, o esposto al pubblico con quello di "luogo abitualmente frequentato da minori".
La Cassazione condivide le difese mosse dal ricorrente, essendo assenti nel caso sottoposto al suo esame i presupposti richiesti dalla norma incriminatrice.
Gli Ermellini escludono che possa rinvenirsi una connotazione "sessuale" nell'azione dell'imputato, posto che dall'esito del dibattimento non è emerso nulla che facesse protendere per siffatta connotazione; nel caso di specie difetta, inoltre, anche la condizione di cui al comma 2 dell'art. 527 c.p., necessaria al fine di ritenere la condotta ancora penalmente rilevante.
Sul punto, la Corte premette che il reato di atti osceni rimane punibile con sanzione penale solo nel caso in cui "il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò vi deriva il pericolo che essi vi assistano".
La giurisprudenza ha precisato che per "luogo abitualmente frequentato da minori" si intende non un sito semplicemente aperto o esposto al pubblico dove si possa trovare un minore, bensì un luogo nel quale, sulla base di una attendibile valutazione statistica, la presenza di più soggetti minori di età ha carattere elettivo e sistematico; vi rientrano, quindi, i luoghi che, per vocazione strutturale, sono abitualmente frequentati da minori (come le scuole, i luoghi di formazione fisica e culturale, i recinti creativi all'interno dei parchi, gli impianti sportivi, le ludoteche e simili), ovvero quelli scelti per elezione specifica, come punto di abituale di incontro o di socializzazione (come un muretto sulla pubblica via, i piazzali adibiti a luogo ludico, il cortile condominiale). Al di fuori di questi luoghi, la condotta è stata depenalizzata e l'autore è soggetto esclusivamente all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.
Con specifico riferimento al caso di specie, la Cassazione rileva che non è possibile far rientrare tra i "luoghi abitualmente frequentati da minori" un bar in orario notturno e prossimo al momento di chiusura, trattandosi di luogo nel quale la presenza dei minori può essere solo occasionale, non essendo luogo elettivo e sistematico frequentato dai minori.
In conclusione la Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo al reato di atti osceni perchè il fatto non è previsto come reato.