Di Rosalba Sblendorio su Lunedì, 02 Settembre 2019
Categoria: Il caso del giorno 2019 fino a 8/2019 - diritto e procedura civile

Atti emulativi: l'abuso del diritto di proprietà. In punto le precisazioni della giurisprudenza

Inquadramento normativo: Art. 833 c.c.

Atti emulativi: «Il diritto di proprietà consente al titolare di un bene di servirsi della cosa e di disporre del suo diritto, trasferendolo ad altri o creando diritti altrui sulla cosa. Egli può fare della cosa tutto ciò che non sia espressamente vietato. La pretesa del proprietario è protetta contro chiunque la violi (mediante norme del codice penale e con le azioni civili)». Sussistono, tuttavia, dei limiti alla facoltà di godimento del proprietario. Quello generale è rappresentato dal divieto di atti emulativi (Cass. civ., n. 6823/2013), ossia il proprietario non può compiere atti con lo scopo di nuocere o recare molestia ad altri.

Gli elementi oggettivo e soggettivo nel compimento degli atti emulativi: «Per aversi un atto emulativo occorre il concorso di un elemento oggettivo, consistente nell'assenza di utilità per il proprietario, e di un elemento soggettivo, ossia l'intenzione di nuocere o di recare molestie ad altri» (Cass., n. 13732/2005; n. 5421/2001; n. 6949/1999, richiamate da Tribunale Ivrea, sentenza 3 agosto 2016). Perché sussista l'elemento oggettivo, occorre che:

Ne consegue che ove ricorre un'utilità anche di gran lunga minore rispetto alla molestia o al danno causato al vicino (Cass., n. 4777/1977), il carattere emulativo dell'atto dovrà essere escluso (Tribunale Ivrea, sentenza 3 agosto 2016).

La difesa del proprio diritto reale, ad esempio, esclude la configurabilità del carattere emulativo dell'atto (Cass., n. 164/1981, n. 173/1983, n. 1209/12, richiamate da Cass. civ., n. 27916/2018), perché in questo caso si tratterebbe di un atto compiuto nell'interesse del proprietario. In punto, si fa rilevare che è da escludere che il giudice possa compiere una valutazione comparativa discrezionale fra gli interessi in gioco o formulare un giudizio di meritevolezza e prevalenza fra gli stessi (cfr. Cass., n. 1209/2016, richiamata da Tribunale Pesaro, sentenza 8 giugno 2017) per escludere o meno il carattere emulativo di un atto. 

Casi di atti emulativi e non: È stato ritenuto che sussistono entrambi gli elementi e che quindi costituisce atto emulativo il caso in cui:

Non è stato ritenuto che sussista il carattere emulativo nelle ipotesi in cui: