Di Redazione su Martedì, 10 Maggio 2016
Categoria: Giurisprudenza Consiglio di Stato

Atti aggiornamento catastale: esclusa competenza agrotecnici

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, Sezione IV, con la sentenza n.1458/2016, accogliendo il ricorso in appello del Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati che aveva chiesto la riforma della Sentenza di prime cure.
Il Collegio aveva premesso che, in esito alla sentenza della Corte Costituzionale, n. 154 del 2015 - che aveva dichiarato l´incostituzionalità dell´art. 26 comma 7-ter del decreto legge n. 248 del 2007, era palese l´interesse al ricorso e la illegittimità dell´azione della p.a..
Infatti, secondo l´art. 26, comma 7-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 il c. 96 dell´art. 145 della legge finanziaria 2001, "si interpreta nel senso che gli atti ivi indicati possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni".
Secondo Palazzo Spada, deve quindi rilevarsi che "la pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma di legge determina la cessazione della sua efficacia erga omnes ed impedisce, dopo la pubblicazione della sentenza, che essa possa esser applicata ai rapporti, in relazione ai quali la norma dichiarata incostituzionale risulti anche rilevante, stante l´effetto retroattivo dell´annullamento escluso solo per i cd. rapporti esauriti" (cfr. Cons. di Stato, Sez. III, 14 marzo 2012, n. 1429).
D´altra parte, la risoluzione n. 10/DF del 3 aprile 2008 del Ministero dell´Economia e delle Finanze e la circolare dell´Agenzia del Territorio n. 3 del 14 aprile 2008, "devono ritenersi viziate da una invalidità derivata: detti atti, infatti, costituiscono integrazione e non mera interpretazione, della disposizione dichiarata incostituzionale e, il venir meno del presupposto normativo, determina, in ultima analisi, la loro invalidità ed inidoneità a produrre effetti".
Da ciò l´accoglimento dell´appello del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati e l´annullamento dei provvedimenti impugnati in primo grado.