Di Redazione su Martedì, 15 Novembre 2016
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Penale

Attenzione alle telefonate mute: non si tratta di stalking ma certamente di molestie

I Giudici della Quinta Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 45547 del 28 ottobre 2016, hanno delineato la linea di demarcazione tra il reato di stalking e quello di molestie. Hanno stabilito infatti che tutte le volte che non può individuarsi il reato di stalking per mancanza di uno dei requisiti previsti dall´art. 612 bis c.p. (turbamento psichico che ha inciso sulla vita della vittima con il cambiamento delle abitudini di vita) potrà comunque configurarsi il reato meno grave delle molestie previsto dall´art. 660 c.p.
La vicenda giudiziaria
La vicenda culminata nella sentenza della Suprema Corte ora in commento ha tratto origine da un atto del Gip del Tribunale di Modena, che aveva provveduto ad emettere sentenza ex art. 425 cpp di non luogo a procedere nei confronti dell´imputato chiamato a rispondere del reato di stalking. Il Giudice aveva ritenuto le diverse telefonate mute effettuate dall´imputato all´indirizzo della parte offesa, nel corso di un arco temporale breve, non sufficienti al fine dell´integrazione del reato perché non idonee a procurare quell´ansia e quel danno alla parte offesa richiesto dalla norma.
Avverso tale decisione la parte civile proponeva impugnazione avanti la Corte di Cassazione, facendo rilevare che ancorchè le telefonate mute ricevute dalla vittima fossero state diramate in un arco temporale breve e di numero insufficiente per integrare il reato di stalkung, tuttavia dovevano ritenersi rilevanti al fine dell´integrazione della condotta del reato di molestie.
Si risponde infatti di questo reato tutte le volte che si reca disturbo, atteso che l´art. 660 c.p. così recita "Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l´arresto fino a sei mesi o con l´ammenda fino a cinquecentosedici euro".
La decisione della Cassazione
La tesi difensiva della parte civile è stata condivisa dai Giudici della Corte di Cassazione che hanno valutato corretta la decisione del Tribunale di Modena in ordine alla insussistenza del reato contestato di stalking, in quanto il numero esiguo di telefonate mute in relazione al breve arco temporale (circa 20 mesi) non poteva essere considerato, in mancanza di altri elementi, idoneo a causare quell´alterazione e turbamento dello stato psichico richiesto dall´art. 612 bis c.p. Nel contempo però hanno espresso una censura all´indirizzo del GIP, che avrebbe dovuto riqualificare il fatto contestato nella fattispecie meno grave di reato di molestie ex art 660 c.p.
Per tali ragioni la V Sezione della Corte di Cassazione ha annullato la sentenza del Tribunale di Modena con rinvio alla stessa, in diversa composizione, per un nuovo esame dei fatti.
Si allega sentenza della Corte

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