Lo ha precisato la Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con sentenza n. 17867/16, depositata in data 9 settembre.
I Supremi Giudici, nel caso di un lavoratore disabile assunto a termine, a seguito di convenzione stipulata con la provincia di riferimento, si sono discostati decisamente da quanto stabilito nei precedenti gradi di giudizio dai giudici di merito, ritenendo assodato il principio in base al quale nel caso di assunzione a tempo determinato riguardante un lavoratore disabile ai sensi dell´art. 11 l. n. 68/1999 devono essere indicate nel contratto di lavoro le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzato o sostitutivo che giustificano l´apposizione del termine così come previsto dall´art. 11 d.lgs. n. 368/2001.
Tale orientamento del Supremo Collegio ha contraddetto quanto statuito dal giudice di "prime cure" ed in Appello, Sedi nelle quali, appunto , si supponeva una deroga nei casi come quello in esame rispetto alla normativa generale.
Tale presunta deroga, hanno precisato gli ermellini, non sussiste, non essendo per nulla consentito sottratte tali fattispecie all´applicazione dei principi generali in tema di contratti a termine, producendosi piuttosto in caso contrario una discriminazione intollerabile.
Tale tesi relativa alla presunta deroga non è stata condivisa dal Supremo Collegio, in quanto la Direttiva n. 99/70/CE prevede alla clausola n. 2 lettera b) che si sottraggono all´applicazione delle norme della direttiva i rapporti di lavoro definiti nel quadro di un programma specifico di formazione, inserimento e riqualificazione professionale pubblico o che usufruisca di contributi pubblici, il che non può dirsi avvenuto in concreto nella fattispecie in esame posto che "risulta solo che il ricorrente, che era un metalmeccanico, fosse stato assunto a termine in relazione alla convenzione stipulata tra il Comune di Chieti e la società resistente, ma non emergendo né dalla sentenza impugnata né dalla difesa della società in questa sede che sia stato sottoposto ad alcun programma specifico di formazione, inserimento e riqualificazione professionale".
Non sussistono in buona sostanza, ha affermato la Sezione, ragioni di sorta per ritenere che il legislatore abbia voluto esentare l´assunzione "tramite convenzione" a termine dal rispetto delle regole di ordine generale di reclutamento attraverso contratti a tempo.
Tale interpretazione costituzionalmente orientata dei Supremi Giudici, anche in connessione con il diritto sovranazionale e con quello internazionale, consente dunque anche agli "invalidi" assunti in virtù di convenzioni di fare valere i propri diritti in ordine alle assunzioni a tempo determinato non sterilizzando gli effetti derivanti dall´applicazione della normativa generale dei contratti a termine.
Ciò detto , i Giudici di legittimità hanno accolto il ricorso e cassato la sentenza con rinvio al giudice di merito "che dovrà attenersi al principio su menzionato in ordine all´indicazione delle ragioni giustificatrici dell´opposizione del termine in casi come quello analizzato ossia al seguente principio di diritto: in caso di assunzione a tempo determinato di un lavoratore disabile ex art. 11 L. n. 68/1999 è richiesta l´indicazione nel contratto di lavoro delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che giustificano l´apposizione del termine come previsto dal regime generale di cui al D. Lgs. n. 368/2001".
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