Di Redazione su Lunedì, 17 Ottobre 2016
Categoria: Disabilità

Dipendente fruisce permessi "104", SC: ha diritto a intero trattamento, incentivi compresi

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione lavoro con la Sentenza n. 20684 del 2016 depositata in data 13 ottobre.
Con tale sentenza i Supremi Giudici, confermando quanto stabilito dai Giudici di prime cure e poi in Appello, hanno accolto le doglianze proposte da un dipendente dell´INPS che affermava di aver fruito dei permessi per assistenza a persone con handicap ex art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 e deduceva di non aver percepito - per tali giornate di permesso - i compensi incentivanti di cui all´art. 18 della legge n. 88 del 1989.
La questione
La Corte territoriale aveva affermato che i riposi ex lege n. 104 del 1992 sono del tutto equiparati ai riposi per le lavoratrici madri, i quali sono considerati ore lavorative a tutti gli effetti e ciò conferma che il trattamento da corrispondere in relazione a tali permessi deve essere esattamente quello che viene corrisposto in caso di effettiva prestazione lavorativa.
Con tale assunto si son trovati pienamente d´accordo i Supremi Giudici che nel dirimere la controversia insorta, hanno dato continuità all´orientamento consolidato fino allora da loro seguito.
La decisione della S.C.
Precisando che l´evidente portata lessicale della norma di interpretazione autentica del D.L. n. 324 del 1993, art. 2, comma 3 ter (convertito con modificazioni in L. n. 423 del 1993) determina la corresponsione della retribuzione comprensiva dei compensi incentivanti.
Invero, l´art. 33, comma 3, primo periodo, della L. n. 104 del 1992 e successive modifiche prevede: "A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa"; il successivo comma 4 prevede poi che "Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti alla citata L. n. 1204 del 1971, art. 7, si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 1204 del 1971, medesimo art. 7, u. c., nonché quelle contenute nella L. 9 dicembre 1977, n. 903, artt 7 e 8 ".
In ordine poi alla stretta connessione dei compensi incentivanti con la singola valutazione dell´effettivo impegno profuso nel conseguimento degli obiettivi fissati dall´Ente e con la verifica dell´effettiva realizzazione dei medesimi obiettivi, ha osservato il Collegio Supremo che, a mente della L. n. 88 dei 1989, art. 18, comma 2, "Con la contrattazione articolata di ente sono stabiliti i criteri per la corresponsione, al personale e al dirigenti che partecipano alla elaborazione e realizzazione dei progetti di cui al comma 1, di compensi incentivanti la produttività".
A fronte a tale quadro normativo che, giusta le considerazioni innanzi svolte, legislativamente conduce alla ricomprensione anche dei compensi de quibus nella retribuzione relativa al giorni di fruizione dei permessi - il silenzio al riguardo del CCNL 1994-97 non può valere ad escludere dalla retribuzione (e, quindi, dal pagamento) tali compensi.
Viene cioè implicitamente riconosciuto che la "previa valutazione e verifica dei risultati conseguiti" richiesta dalla legge non è limitata al numero delle ore o dei giorni effettivamente lavorati.
II ricorso avanzato dall´Inps per le ragioni su dette è stato pertanto rigettato.
Sentenza allegata
Documenti allegati
Dimensione: 16,78 KB