Di Redazione su Giovedì, 18 Agosto 2016
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Lavoro

Assente per malattia ma occupata altrove, licenziata. Cassazione annulla: non ha ritardato guarigione, nessun pregiudizio per datore

Lo ha stabilito, in estrema sintesi, la Suprema Corte di Cassazione con sentenza numero 15982, sezione Lavoro, depositata il 1° agosto 2016.
La questione postasi ai Supremi giudici era il licenziamento intimato nel 2008 dalla società Poste Italiane s.p.a. ad una propria dipendente (E.D.V.) per aver esercitato una continua attività lavorativa extra¬aziendale presso il locale "Coccorito Music Restaurant" di Rho durante periodo di sua assenza dal servizio per infortunio in "itinere" occorsole l´anno prima.
Nonostante tutti gli elementi venuti alla luce nel corso della istruttoria di merito sembrassero sfavorevoli alla lavoratrice, dalla considerazione della sentenza impugnata era dato agevolmente evincersi che la Corte d´appello aveva tratto proprio dall´esame delle prove testimoniali offerte dalle stesse parti il convincimento che non erano emersi elementi sufficienti a provare con certezza che la dipendente avesse effettivamente espletato, durante il periodo in cui era stata assente dal lavoro a seguito dell´infortunio da essa subito, attività lavorativa presso il ristorante dei proprio compagno o che, comunque, avesse posto in essere attività tali da ritardare la relativa guarigione.
Tale valutazione, svolta in Appello, è stata accolta e ribadita anche dai Supremi Giudici che hanno su ess fondato il presupposto del diritto della lavoratrice di ottenere «reintegra» e «risarcimento».
La lavoratrice in buona sostanza non aveva violato, con la propria condotta, gli obblighi di correttezza, diligenza e buona fede né pregiudicato con il suo tempestivo rientro in servizio.
Il comportamento posto in essere dalla donna non è stato ritenuto dunque dai Supremi Giudici tale da poter causare una lesione grave in materia di «correttezza, diligenza e buonafede» per cui non è stato ritenuto adeguato il provvedimento espulsivo considerato piuttosto sproporzionato rispetto alla condotta.
Sentenza allegata
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