Di Rosalia Ruggieri su Lunedì, 29 Agosto 2022
Categoria: Avvocatura, Ordini e Professioni

Assenza di mandato difensivo, SC: “Può esser rilevato per la prima volta nel giudizio relativo al compenso”

Con l'ordinanza n. 24014 dello scorso 3 agosto, la II sezione civile della Corte di Cassazione ha negato il diritto al compenso di un legale per non aver ricevuto un valido mandato difensivo da un Condominio e, rigettando le doglianze del professionista, ha confermato che eventuali profili di irregolarità del mandato difensivo possono essere esaminati anche nel distinto giudizio concernente il diritto al compenso dell'avvocato.

La Corte ha difatti specificato che "che il profilo dell'assenza di un valido rapporto professionale di patrocinio non può ritenersi in alcun modo superato per effetto del mancato rilievo della irregolarità processuale ex art. 182 c.p.c. nell'ambito del giudizio in cui il patrocinio viene esercitato, giacché il mancato rilievo del vizio processuale non è comunque in grado di neutralizzare la regola sostanziale e di sanare lato sensu la carenza originaria del rapporto di mandato professionale".

Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dalla domanda presentata da un legale, volta ad ottenere i compensi maturati per l'assistenza prestata in favore di un Condominio in una controversia civile.

Il Giudice di Pace, a seguito dell'opposizione del Condominio ingiunto, revocava il decreto ingiuntivo.

Il Tribunale di Napoli confermava la decisione, rilevando l'assenza di un mandato difensivo conferito al legale dall'amministratore condominiale, in quanto non risultava la sussistenza né di autorizzazione né di ratifica ad opera dell'assemblea condominiale. 

 Il legale proponeva, quindi, ricorso in Cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 182 c.p.c., rilevando come eventuali profili di irregolarità del mandato difensivo - non rilevati nel giudizio nel cui ambito il mandato medesimo era stato espletato - non avrebbero potuto essere esaminati d'ufficio nel distinto giudizio concernente il diritto al compenso, essendo detta verifica limitata dal citato articolo 182 c.p.c. al solo giudice del procedimento nel quale il mandato difensivo viene esercitato.

La Cassazione non condivide le censure sollevate dal legale.

La Corte premette che un conto è il profilo processuale del difetto di valida procura al difensore, oggetto della disciplina dettata dall'art. 182 c.p.c., altro invece è il ben distinto profilo sostanziale concernente l'esistenza e validità del rapporto interno professionale tra patrocinato e patrocinante, e cioè il rapporto sostanziale riconducibile al contratto d'opera professionale: difatti, la procura alle liti è un negozio unilaterale endoprocessuale con cui viene conferito il potere di rappresentare la parte in giudizio e che non presuppone l'esistenza -fra le medesime persone- di un sottostante rapporto di patrocinio; il rapporto di patrocinio, invece, è un negozio bilaterale, generatore del diritto al compenso, con il quale, secondo lo schema del mandato, il legale viene incaricato di svolgere l'attività professionale.

La Cassazione evidenzia come i due profili debbano rimanere distinti, tanto è vero che, ai fini dell'individuazione del soggetto obbligato a corrispondere il compenso professionale al difensore, occorre distinguere tra rapporto endoprocessuale nascente dal rilascio della procura ad litem e rapporto che si instaura tra il professionista incaricato ed il soggetto che ha conferito l'incarico, il quale può essere anche diverso da colui che ha rilasciato la procura. Ne deriva che la procura alle liti medesima costituisce solo un indice presuntivo della sussistenza tra le parti dell'autonomo rapporto di patrocinio che, se contestato, deve essere provato.

Da tale, imprescindibile premessa, deriva che il profilo dell'assenza di un valido rapporto professionale di patrocinio non può ritenersi in alcun modo superato per effetto del mancato rilievo della irregolarità processuale ex art. 182 c.p.c., nell'ambito del giudizio in cui il patrocinio viene esercitato, giacché il mancato rilievo del vizio processuale non è comunque in grado di neutralizzare la regola sostanziale e di sanare lato sensu la carenza originaria del rapporto di mandato professionale.

Con specifico riferimento al caso di specie, la Cassazione rileva come l'assenza di un valido incarico da parte del condominio ben poteva essere eccepita anche al di fuori del giudizio in cui il legale aveva prestato la propria opera, ed in particolare proprio nel giudizio per il pagamento del compenso professionale, deputato, in primo luogo, alla luce delle difese del medesimo condominio, ad accertare direttamente la sussistenza tra le parti dell'autonomo rapporto di patrocinio.

La sentenza in commento rileva, quindi, come correttamente il giudice del gravame abbia proceduto all'esame di un'eccezione che era stata regolarmente sollevata e che non poteva ritenersi in alcun modo preclusa dalla vicenda processuale presupposta.

Alla luce di tanto, la Cassazione rigetta il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio e al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso. 

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