Con la sentenza n. 7085 dello scorso 31 maggio, la sezione seconda ter del Tar Lazio, ha confermato la legittimità di un provvedimento con cui era stata inibita la prosecuzione di un'attività commerciale esercitata in dei locali commerciali che avevano ottenuto l'agibilità solo epoca successiva alla presentazione della Scia ed all'adozione del provvedimento impugnato.
Si è ricordato che "la legittimità di un atto amministrativo va accertata con riguardo allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, secondo il principio del tempus regit actum".
Nel caso sottoposto all'attenzione del Tar, il Comune di Roma Capitale negava ad una commerciante la prosecuzione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta in forza di SCIA all'interno di due locali accorpati tra di loro.
In particolare, il Comune, a seguito dei sopralluoghi della competente Direzione tecnica comunale, aveva constatato la mancanza di certificato di agibilità dei locali in cui aveva sede l'esercizio; pertanto si intimava all'esercente la chiusura dell'attività.
Ricorrendo al Tar, la commerciante chiedeva l'annullamento di tale provvedimento, deducendone l'illegittimità per la mancanza di tale presupposto, assumendo che la certificazione di agibilità era stata trasmessa all'Amministrazione in data precedente al provvedimento impugnato.
La ricorrente evidenziava che, con documentazione formata in data 12 e 16 dicembre, aveva dimostrato all'amministrazione comunale di aver ottenuto l'agibilità a seguito della esecuzione dei lavori di adeguamento dei locali.
Il Tar non condivide le difese mosse dalla ricorrente.
Il Collegio Amministrativo ricorda che la legittimità di un atto amministrativo va accertata con riguardo allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, secondo il principio del tempus regit actum.
Con specifico riferimento al caso di specie, il Collegio evidenzia come il provvedimento impugnato, in virtù del principio tempus regit actum, resiste ai rubricati vizi.
Difatti, il provvedimento gravato era stato emesso il 3 dicembre 2016 e la ricorrente non aveva dimostrato di aver effettuato un deposito presso gli Uffici competenti, antecedente a tale data, del certificato di agibilità dei locali in cui si esercitava l'attività commerciale in questione: la documentazione esibita in giudizio dalla ricorrente, ove anche ritenuta idonea ad attestare l'ottenuta agibilità, risultava comunque formata in date 12 e 16 dicembre 2016, ovvero in epoca successiva alla presentazione della Scia ed all'adozione del provvedimento impugnato.
Alla luce di tanto, il Tar rigetta il ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.