A decorrere da lunedì 18 maggio 2020 non hanno più effetto le misure limitative della circolazioneall'internodelterritorio regionale e, ferma restando la validità delle regole che vietano gli assembramenti e che ci obbligano a mantenere la distanza interpersonale con le altre persone, sarà consentito vedersi con parenti e amici, nonché svolgere riunioni.
L'art. 1, comma 10 del D.L.33 del 16 maggio 2020 prevede espressamente che "Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro": le riunioni, quindi, potranno svolgersi sia "da remoto" – mediante video conferenze – sia in presenza, ovvero con la partecipazione di persona degli interessati.
Tale disciplina che riguarda le riunioni può estendersi anche alle assemblee e, in particolare, alle assemblee condominiali?
In mancanza di chiarimenti governativi, Confedilizia (Confederazione italiana proprietà edilizia) ha pubblicato sul proprio sito le Linee Guida per lo svolgimento delle assemblee condominiali "in presenza", al fine di indirizzare gli amministratori dei condomini nell'adozione di tutte le misure idonee a scongiurare i rischi di contagio.
Le Linee Guida contengono le indicazioni in merito alla preparazione, organizzazione e convocazione delle assemblee condominiali, sulle modalità di svolgimento delle assemblee e sugli obblighi informativi dell'amministratore di condominio. L'obiettivo finale è quello di garantire la partecipazione di persona dei condòmini nel rispetto delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2.
L'amministratore del condominio, tenuto conto del numero dei condòmini che saranno convocati, dovrà scegliere un luogo ove possa avere svolgimento l'assemblea condominiale, individuando un locale o un'area esterna (coperta o anche non coperta) che permetta il rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone e il rigoroso rispetto della distanza minima di sicurezza (maggiore o uguale a un metro frontale e laterale) tra tutti i presenti.
La convocazione dell'assemblea dovrà avvenire nelle forme previste dall'art. 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile; sarà cura dell'amministratore rendere noti i contenuti delle Linee Guida attraverso la loro allegazione all'avviso di convocazione, con l'avvertimento della necessità del rispetto delle prescrizioni in esse contenute.
I condòmini dovranno essere convocati nel luogo (locale o area esterna) individuato, che dovrà già essere allestito con un numero di sedie idoneo a consentire a tutti i partecipanti di presenziare all'assemblea seduti a distanza di sicurezza.
Sia il luogo prescelto che le sedie e ogni altro arredo e attrezzatura ivi presente da utilizzarsi ai fini dello svolgimento dell'assemblea, dovranno essere stati preventivamente puliti e igienizzati.
All'ingresso del luogo in cui avrà svolgimento l'assemblea dovrà essere affissa una copia delle Linee Guida, con avvertenza della necessità del rispetto delle prescrizioni in esse contenute; dovranno essere altresì posizionati liquidi igienizzanti, al fine di permettere ai partecipanti l'igienizzazione delle mani.
L'accesso individuale nella sede prescelta per lo svolgimento dell'assemblea e nei luoghi annessi dovrà avvenire in modo tale da evitare ogni "assembramento"; per favorire un accesso ordinato dovranno utilizzarsi, ove presenti, più ingressi, distinguendo quelli riservati all'entrata e quelli riservati all'uscita. Durante l'entrata e l'uscita dei condòmini le porte dovranno rimanere aperte per favorire un flusso più sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate.
Nel corso dell'assemblea tutti i partecipanti dovranno mantenere il distanziamento personale e dovranno sempre indossare le mascherine e i guanti monouso; se la sede dell'assemblea è al chiuso, dovrà essere assicurato il ricambio dell'aria.
L'eventuale documentazione materiale che dovesse essere esibita o comunque posta a disposizione dei presenti durante lo svolgimento dell'assemblea, non potrà essere toccata da alcuno a mani nude ma solamente con i guanti monouso.