Riferimenti normativi: Artt. 1136 -1137 c.c. - Art.66 disp.att.c.c.
Focus: L'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale è presupposto essenziale per la regolare costituzione dell'assemblea e deve essere comunicato a ciascun condòmino almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza. Da quando decorre tale termine?
Principi generali: L'art. 66, 3° comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile, dispone che l'avviso avente per oggetto la convocazione dell'assemblea deve essere comunicato a mezzo raccomandata (a/r), posta elettronica certificata (per chi ne è dotato), fax o consegna a mano (con una copia controfirmata e consegnata all'amministratore, come prova), almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione. In tal modo ogni condòmino può messo in condizione di partecipare all'assemblea, ma ci si chiede se nel computo dei cinque giorni rientrano sia il giorno iniziale che quello finale della comunicazione. La Corte di Cassazione si era già pronunciata, con la sentenza n. 24041 del 30/10/2020, in merito alla verifica della tempestività dell'avviso di convocazione di assemblea condominiale richiamando precedente giurisprudenza della stessa (Cassazione 26/09/2013, n. 22047; Cassazione 22/11/1985, n. 5769) secondo la quale i cinque giorni si calcolano a ritroso dal giorno precedente a quello fissato per la riunione in prima convocazione, tenuto conto del fatto che l'avviso di convocazione è un atto unilaterale ricettizio per il quale è necessario non solo che sia inviato ma anche ricevuto nel termine di almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.
La questione è stata chiarita nuovamente con la recente Ordinanza della Corte di Cassazione - Sez. 6 - num. 18635/2021. Nel caso di specie, un condòmino ha impugnato dinanzi ai giudici di legittimità la sentenza di appello, a lui sfavorevole, con la quale veniva confermata infondata l'impugnazione, ex art.1137 c.c, della delibera assembleare condominiale del 2006, sia relativamente al mancato rispetto del termine di cinque giorni per la comunicazione dell'avviso di convocazione di cui all'art. art 66 disp. att. c.c., sia in merito alle carenze del verbale in ordine alla documentazione delle necessarie maggioranze. Per quanto riguarda il primo motivo del ricorso, il ricorrente ha sollevato dinanzi alla Corte Suprema la questione della violazione, da parte della sentenza di secondo grado, dell'art. 66, comma 3, delle disposizioni di attuazione del codice civile in relazione all'art.155, c.1, c.p.c. sostenendo che nel calcolo del termine di cinque giorni per la comunicazione dell'avviso di convocazione non andava computato il giorno di ricezione della raccomandata. La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per entrambi i motivi sollevati dal condòmino ricorrente.
Relativamente alla questione di diritto afferente il computo dei termini ex art. 66 disp. att. c.c., la Corte ha riconosciuto che essa è stata decisa dai giudici di seconde cure in modo conforme alla giurisprudenza della Cassazione secondo la quale essendo, nel caso di specie, in presenza di una delibera approvata nel 2006 si applicano gli artt. 1136 c.c. e 66 disp. att c.c., nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dalla legge n. 220/2012 che faceva riferimento generico all'adunanza, "è necessario che l'avviso di convocazione previsto dall'art. 66, ultimo comma, disp. att. c.c., testo previgente, quale atto unilaterale recettizio, sia non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine, ivi stabilito, di almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, avendo riguardo alla riunione dell'assemblea in prima convocazione (Cassazione Sez. 2, 30/10/2020, n. 24041; Cassazione Sez. 6 - 2, 26/09/2013, n. 22047; Cassazione Sez. 2, 22/11/1985, n. 5769).Ai fini della prova dell'osservanza di tale termine dilatorio è necessario che il condomìnio dimostri la data in cui l'avviso è pervenuto all'indirizzo del destinatario". In particolare, la Suprema Corte ha precisato che al fine di determinare il termine di "almeno cinque giorni prima", di cui al citato art.66 disp.att.c.c.,non va computato nel termine il giorno iniziale, che è quello in cui deve avere luogo la riunione in prima convocazione, ma il giorno finale, che è quello di ricevimento dell'avviso da parte del condòmino. Pertanto, la stessa ha ritenuto corretta la sentenza impugnata secondo cui l'avviso ricevuto dal condòmino risultava tempestivo.In conclusione la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ed ha condannato il ricorrente a rimborsare al condomìnio le spese sostenute nel giudizio di Cassazione.