Di Rosalia Ruggieri su Mercoledì, 26 Giugno 2019
Categoria: Legge e Diritto

Assegno sociale: quando spetta e come richiederlo

Cosa è: è una prestazione socio-assistenziale erogata a favore dei cittadini anziani che versano in difficoltà economiche e hanno redditi bassi, a prescindere dal versamento dei contributi; la finalità è quella di aiutare chi non ha maturato tutti i requisiti contributivi necessari per la pensione. E' stato istituito con effetto dal 1 gennaio 1996, in sostituzione della pensione sociale di cui all'art. 26 della legge 153/1969.

Requisiti: spetta a colui che abbia:

-67 anni d'età;

-redditi di importo inferiore ai limiti stabiliti dalla legge;

-cittadinanza italiana;

-residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno dieci anni nel territorio nazionale (i cittadini stranieri comunitari devono, invece, essere iscritti all'anagrafe del comune di residenza e devono essere titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo).

Stato di bisogno economico: è necessario avere un reddito non superiore alle soglie previste annualmente dalla legge; per il 2019 il limite di reddito è pari a 5.954,00 euro annui e 11.908,00 euro, se il soggetto è coniugato.


Quanto spetta: l'importo dell'assegno è pari a 458 euro per 13 mensilità ed è esente da IRPEF.

In particolare, l'assegno viene erogato in misura intera per i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito e per i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al totale annuo dell'assegno.

Hanno diritto all'assegno in misura ridotta i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all'importo annuo dell'assegno e i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare compreso tra l'ammontare annuo dell'assegno e il doppio dell'importo annuo dell'assegno: in tal caso, l'assegno viene erogato per un importo ridotto pari alla differenza tra l'importo intero annuale dell'assegno sociale corrente e l'ammontare del reddito annuale (se c'è un reddito di 200 euro al mese l'assegno sociale spetterà in misura pari a 258 euro).

Se i redditi dell'interessato, quelli dell'eventuale coniuge oppure la somma di entrambi superano i limiti di legge, l'assegno sociale viene negato. 

Focus: la verifica dei redditi viene fatta dall'INPS annualmente: l'anno successivo l'Istituto opera la liquidazione definitiva o la modifica o la sospensione sulla base delle dichiarazioni reddituali rese dagli interessati.

La misura è quindi erogata con carattere di provvisorietà, sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente che deve essere conguagliata, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.

Non è reversibile ai familiari superstiti ed è inesportabile, pertanto non può essere erogato all'estero.

Redditi rilevanti: si considerano i redditi del richiedente e del coniuge e, in particolare, i redditi assoggettabili all'Irpef , al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, i redditi esenti da imposta, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private), i redditi soggetti ad imposta sostitutiva (interessi postali e bancari; interessi dei BOT, CCT e di ogni altro titolo di Stato; interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e società per azioni; etc.), i redditi di terreni e fabbricati, le pensioni di guerra, le rendite vitalizie erogate dall'Inail, le pensioni dirette erogate da Stati esteri, le pensioni ed assegni erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili, ai sordi, gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.

Ai fini dell'attribuzione dell'assegno sociale non si computano: il proprio assegno sociale, la pensione liquidata, secondo il sistema contributivo, per un importo pari ad un terzo della pensione stessa e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale, i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi, il reddito della casa di abitazione, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, le indennità di accompagnamento per invalidi civili, ciechi civili e le indennità di comunicazione per i sordi, l'assegno vitalizio erogato agli ex combattenti della guerra 1915/1918, gli arretrati di lavoro dipendente prestato all'estero.

Sospensione: il superamento dei valori massimi di reddito previsti per il riconoscimento della prestazione comporta la sospensione dell'assegno il quale potrà essere ripristinato solo se, i redditi ritorneranno ad essere inferiori ai limiti massimi previsti retribuzione della prestazione stessa. La sospensione è prevista anche nel caso di soggiorno all'estero del titolare, di durata superiore a 30 giorni; decorso un anno dalla sospensione, la prestazione viene revocata.

Riduzione: l'importo dell'assegno viene ridotto se la persona titolare dell'assegno sociale è ricoverata in un istituto con rette a carico dello Stato o di enti pubblici (se la retta è a totale carico dello Stato la riduzione è del 50%; la riduzione è pari al 25% quando la retta versata dall'interessato o dai familiari è di un importo inferiore alla metà dell'assegno sociale; se la retta comporta una spesa superiore al 50% dell'assegno stesso, questo non subisce diminuzioni). 

Maggiorazione: in presenza di ulteriori vincoli reddituali sia personali che coniugali, l'assegno sociale può essere maggiorato ulteriormente di 12,92 euro al mese; mentre a partire dal 70° anno di età, la maggiorazione sale complessivamente di 191,46 euro al mese. Il limite dei 70 anni può scendere sino a 65 anni in presenza di contribuzione previdenziale sull'estratto conto (il limite di età si abbassa di un anno ogni 5 anni di contribuzione accreditata o frazione superiore a 2 anni e mezzo).

Invalidità civile: se la persona è riconosciuta invalido civile e, già da prima dei 67 anni, percepisca la pensione di inabilità o l'assegno mensile, con il compimento del sessantasettesimo anno cessa l'erogazione delle suddette provvidenze economiche ed in sostituzione è concesso l'assegno sociale.
Per la determinazione dei limiti di reddito ci si riferisce a quelli previsti per la liquidazione dei rispettivi trattamenti di invalidità di cui godeva, sicché si considerano soltanto i redditi personali (e non quelli del coniuge).

Decorrenza: l'assegno sociale viene corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Domanda: l'istanza deve essere presentata all'Inps (tramite Patronato, Contact-center o pin Inps) e la prestazione deve essere corrisposta con le medesime modalità previste per l'erogazione delle pensioni. La domanda deve contenere l'autocertificazione dei dati personali; la dichiarazione della situazione reddituale; la dichiarazione di responsabilità riguardo eventuale ricovero in istituto con retta a carico dello Stato.

Nel caso in cui la domanda venga rigettata, è possibile presentare ricorso amministrativo, al Comitato provinciale dell'INPS entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rigetto.  

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