Con la circolare n. 92 del 27 maggio 2016 l´Inps ha evidenziato che i livelli di reddito familiare, ai fini della corresponsione dell´assegno per il nucleo familiare, sono rivalutati annualmente con effetto dal 1° luglio di ciascun anno in misura pari alla variazione dell´indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall´ISTAT, intervenuta tra l´anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell´assegno e l´anno immediatamente precedente.
Il Dipartimento delle politiche per la famiglia con il Comunicato pubblicato sulla G.U. n. 35 del 12.02.2016, ha reso noto che, in base ai calcoli effettuati dall´ISTAT, la variazione percentuale dell´indice dei prezzi al consumo tra l´anno 2014 e l´anno 2015 è risultata pari a – 0,1 per cento.
Come ricordato dal Comunicato suddetto, l´articolo 1, comma 287 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini della rivalutazione da applicare sulle prestazioni assistenziali e previdenziali, ha stabilito che "con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell´indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all´anno precedente il mese di decorrenza dell´adeguamento, all´analogo valore medio relativo all´anno precedente non può essere inferiore a zero".
Pertanto, in applicazione del predetto articolo, restano fermi per l´anno 2016 i livelli reddituali contenuti nelle tabelle relative all´anno 2015 (circolare INPS n. 109/2015), nonchè i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017, alle diverse tipologie di nuclei familiari.
Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.
In allegato la circolare Inps.
Fonte: Quotidiano della p.a.
Il Dipartimento delle politiche per la famiglia con il Comunicato pubblicato sulla G.U. n. 35 del 12.02.2016, ha reso noto che, in base ai calcoli effettuati dall´ISTAT, la variazione percentuale dell´indice dei prezzi al consumo tra l´anno 2014 e l´anno 2015 è risultata pari a – 0,1 per cento.
Come ricordato dal Comunicato suddetto, l´articolo 1, comma 287 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini della rivalutazione da applicare sulle prestazioni assistenziali e previdenziali, ha stabilito che "con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell´indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all´anno precedente il mese di decorrenza dell´adeguamento, all´analogo valore medio relativo all´anno precedente non può essere inferiore a zero".
Pertanto, in applicazione del predetto articolo, restano fermi per l´anno 2016 i livelli reddituali contenuti nelle tabelle relative all´anno 2015 (circolare INPS n. 109/2015), nonchè i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017, alle diverse tipologie di nuclei familiari.
Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.
In allegato la circolare Inps.
Fonte: Quotidiano della p.a.
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