Con l'ordinanza n. 9535 depositata lo scorso 4 aprile, la I sezione civile della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla congruità dell'importo di un assegno divorzile fissato senza che fossero state disposte dal giudice le indagini della polizia tributaria, ha precisato che "in tema di divorzio, l'art. 5, comma 9, l. n. 898/1970 non impone al Tribunale in via diretta ed automatica di disporre indagini avvalendosi della polizia tributaria ogni volta in cui sia contestato un reddito indicato e documentato, ma rimette allo stesso giudice la valutazione di detta esigenza, in forza del principio generale dettato dall'art. 187 c.p.c., che affida al giudice la facoltà di ammettere i mezzi di prova proposti dalle parti e di ordinare altri d'ufficio, previa valutazione della loro rilevanza e concludenza.".
Nel caso sottoposto all'attenzione della Cassazione, il Tribunale della Spezia, pronunciando la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra due coniugi, disponeva che il marito corrispondesse all'ex coniuge un assegno divorzile pari a Euro 2.000 mensili.
Nel corso del giudizio di secondo grado, la Corte d'Appello di Genova – adita dall'uomo al fine di escludere l'obbligo di versamento di qualsiasi assegno di divorzio – confermava in toto la misura fissata dal tribunale.
In particolare i giudici di secondo grado ritenevano congruo tale importo – che era stato già ridotto dal Tribunale in ragione del totale ed esclusivo godimento della casa coniugale da parte della donna – diffusamente motivando in ordine allo sproporzionato differenziale economico-patrimoniale esistente fra i coniugi, considerando, in particolare, il venir meno della capacità lavorativa dell'appellata a motivo dell'età oramai raggiunta.
I giudici di Genova, inoltre, facendo leva sul divario dei redditi dei due coniugi, reputavano scarsamente convincente la documentazione relativa ai redditi percepiti dal marito.
Ricorrendo in Cassazione, il marito censurava la decisione della Corte di merito per violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della legge 898/1970, come modificato dall' art.10 della legge n. 74/1987: secondo la difesa dell'uomo, la Corte d'appello - erroneamente inquadrando la professione del ricorrente che, quale titolare di una farmacia, andava qualificato come commerciante e non (come fatto in sentenza), come professionista - si sarebbe limitata a negare l'attendibilità della dichiarazione dei redditi dell'appellante, senza disporre alcuna indagine al riguardo.
La Cassazione non condivide le difese formulate dal ricorrente, ritenendole in parte infondate e in parte inammissibili.
In punto di diritto, i Supremi Giudici ricordano che l'art. 5, comma 9 della legge n. 898/1970 non impone al Tribunale in via diretta e automatica di disporre indagini avvalendosi della polizia tributaria ogni volta in cui sia contestato un reddito indicato e documentato, ma rimette allo stesso la valutazione di detta esigenza, in forza del principio generale dettato dall'art. 187 c.p.c., che affida al giudice la facoltà di ammettere i mezzi di prova proposti dalle parti e ordinare gli altri che può disporre d'ufficio, previa valutazione della loro rilevanza e concludenza (sul punto, Cass. 7435/2002).
Anche in ordine alla determinazione dell'assegno divorzile valgono, infatti, le regole generali in materia di valutazione delle prove: in queste controversie, infatti, la valutazione delle prove è rimessa, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., al prudente apprezzamento del giudicante e non può ritenersi in alcun modo condizionata dalla scelta, parimenti discrezionale, di disporre, d'ufficio o su istanza di parte, indagini patrimoniali tramite polizia tributaria, al fine di procedere al doveroso accertamento dei fatti rilevanti per la decisione.
In particolare, non esiste un rapporto di correlazione necessaria fra l'esito dell'apprezzamento delle risultanze istruttorie e l'esercizio del potere discrezionale di svolgere, d'ufficio o su istanza di parte, indagini patrimoniali tramite la polizia tributaria: ne deriva che il giudicante può qualificare come inattendibili le dichiarazioni reddituali a lui prodotte a prescindere dall'accertamento compiuto dalla polizia giudiziaria sulla situazione patrimoniale.
Sulla scorta di tanto, la sentenza in commento precisa che non esiste nel nostro ordinamento un principio – sostenuto, invece, dal ricorrente - secondo cui la dichiarazione di inattendibilità sui redditi può essere resa solo dopo che il giudicante abbia disposto indagini patrimoniali al riguardo: avallare una siffatta interpretazione, infatti, implicherebbe far discendere la valutazione delle dichiarazioni dei redditi e delle prove documentali relative ai redditi delle parti non dallo scrutinio che ne faccia il giudice, ma dal risultato delle indagini esperite.
Compiute queste precisazioni, la Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di Cassazione.