Di Alessandra Garozzo su Martedì, 08 Gennaio 2019
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

Assegno di mantenimento nel caso di nuova convivenza “more uxorio”: se ne perde il diritto?

 I Supremi Giudici di Cassazione con la recente Sentenza n. 32871 del 2018 hanno dato una chiara risposta al su esposto interrogativo che oggi, in relazione al nuovo contesto familiare e socio culturale, è sempre più frequente.

Nel caso di nuova convivenza "more uxorio" del coniuge assegnatario dell'assegno di mantenimento diventa fondamentale operare un insieme di valutazioni al fine di comprendere la permanenza o meno del diritto al percepimento del detto assegno .

I Supremi Giudici nel caso sottoposto alla loro attenzione hanno evidenziato che in ogni caso di costituzione di un nuovo nucleo familiare si realizza una vera e propria discrasia tra quello che era il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio ed quello relativo al nuovo assetto fattuale.

Già i Giudici di seconde cure, nel caso di specie, sembravano abbracciare tale orientamento di fatto ripreso e convalidato dai Giudici di Piazza Cavour; già in Appello veniva, infatti, revocato l'assegno di mantenimento corrisposto dal marito in favore dell'ex moglie che aveva costituito una nuova famiglia "di fatto". 

Nel caso "de quo", difatti l'uomo aveva provato la costituzione del nuovo assetto familiare tramite opportuna certificazione attestante detta convivenza more uxorio.

Tale convivenza veniva definita dalla donna non stabile nè talmente significativa da determinare la revoca del detto assegno, sottolineando, inoltre, come dalla stessa non traesse benefici economici tali da giustificare la diminuzione dell'assegno o, come nel caso di specie, addirittura la sua revoca.

La donna basava la sua difesa sul principio secondo cui il diritto all'assegno di mantenimento non può essere automaticamente negato per il fatto che il suo titolare abbia intrapreso una convivenza more uxorio, atteso che quest'ultima avrebbe potuto al più influenzare solo la misura dell'assegno stesso, ove si fosse fornita la prova, da parte dell'onerato, che la famiglia di fatto influiva in melius sulle condizioni economiche dell'avente diritto.

Tuttavia, gli Ermellini respingevano il ricorso superando precedenti arresti giurisprudenziali in base al nuovo principio di diritto secondo cui la instaurazione, da parte del coniuge divorziato, di una nuova famiglia ancorché di fatto, opera una rottura tra il preesistente tenore e modello di vita ed il nuovo assetto fattuale avente rilievo costituzionale, in quanto espressamente cercato e voluto dal coniuge beneficiario della solidarietà coniugale. 

Detto in altri termini, precisano i Giudici del Palazzaccio, la ricerca, la scelta ed il concreto perseguimento di un diverso assetto di vita familiare, da parte del coniuge che pure abbia conseguito il riconoscimento del diritto dell'assegno di mantenimento, fa scaturire un riflesso incisivo dello stesso diritto alla contribuzione periodica, facendola venir meno, non rilevando la possibilità che i coniugi non divorziati possano astrattamente tornare a ricomporre la propria vita a seguito di un (improbabile) ripensamento, perché anche in questo caso l'assegno non rivivrebbe ma tornerebbe ad operare il precedente assetto di vita caratterizzato dalla ripresa della convivenza, con conseguente impossibilità di reviviscenza del contributo che era stato a suo tempo assegnato dal giudice.

Quella di costituire un nuovo nucleo familiare rappresenta, infatti, una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto, ciò in piena linea col principio di "autoresponsabilità"che fa venir meno ogni residua solidarietà post matrimoniale con l'altro coniuge, il quale non può che confidare nell'esonero definitivo da ogni obbligo di mantenimento.

La Corte ha ancora una volta ritenuto che la causa estintiva prevista dalla legge sul divorzio andasse letta estensivamente ricomprendendo in essa non solo il caso delle nuove nozze (con la conseguente formazione di una famiglia fondata sul matrimonio) ma anche quello della formazione di una famiglia di fatto, per quanto nata da una relazione non formalizzata, ma pur sempre tutelata sul piano costituzionale (art. 2 Cost.).

In conclusione i Supremi Giudici respingono il ricorso della donna, dovendosi applicare il seguente principio di diritto:
Anche in caso di separazione legale dei coniugi, e di formazione di un nuovo aggregato familiare di fatto ad opera del coniuge beneficiario dell'assegno di mantenimento, indipendentemente dalla "risoluzione del rapporto coniugale" (assai più che probabile) si opera una rottura tra il preesistente tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale ed il nuovo assetto fattuale avente rilievo costituzionale, in quanto espressamente cercato e voluto dal coniuge beneficiario della solidarietà coniugale, con il conseguente riflesso incisivo dello stesso diritto alla contribuzione periodica, facendola venire definitivamente meno.

Si allega Sentenza.

Messaggi correlati