Arresti domiciliari: nessun automatismo in caso di indisponibilità dei c.d. braccialetti elettronici
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 20769 del 19.05.2016, ponendo fino ad un contrasto interpretativo dei giudici di legittimità, sull´applicazione dell´ art. 275 bis CPP in tema di concessione della misura degli arresti domiciliari con il c.d. braccialetto elettronico, sono arrivati alla conclusione di ritenere errata l´adozione della decisone basata sull´automatismo in caso di indisponibilità del congegno elettronico.
In altri termini nessuna decisione né di concessione della misura c.d. semplice degli arresti domiciliari, né di quella più afflittiva del carcere, potrà essere considerata legittima se la stessa venisse giustificata dalla mera non disponibilità del c.d. braccialetto.
L´unico automatismo ammesso- dicono i giudici della Cassazione -è quello previsto nel caso in cui l´imputato non presti il proprio consenso all´adozione del controllo con il congegno elettronico.
Da qui ne discende che la misura degli arresti domiciliari con l´adozione della misura di controllo del c.d. braccialetto, non può essere considerata una forma autonoma di misura coercitiva, cioè una terza ipotesi di misura cautelare intermedia tra la misura in carcere e dalla c.d. misura semplice degli arresti domiciliari. Infatti i giudici di legittimità sono concordi nel ritenere la misura prevista dall´art 275 bis CPP semplicemente come una misura cautelare di sostituzione della custodia cautelare in carcere con una modalità di esecuzione particolare. Pertanto, i Giudici della Suprema Corte , dopo aver fatto un excursus storico dei vari interventi normativi modificativi della norma di cui all´art 275 bis, hanno affermato che l´ accertata indisponibilità del congegno elettronico non comporta alcun automatismo nella individuazione della misura coercitiva applicabile, la cui scelta è , invece, rimessa al giudice, in base ai principi di adeguatezza e proporzionalità in base alle esigenze cautelari del caso concreto.
In altri termini nessuna decisione né di concessione della misura c.d. semplice degli arresti domiciliari, né di quella più afflittiva del carcere, potrà essere considerata legittima se la stessa venisse giustificata dalla mera non disponibilità del c.d. braccialetto.
L´unico automatismo ammesso- dicono i giudici della Cassazione -è quello previsto nel caso in cui l´imputato non presti il proprio consenso all´adozione del controllo con il congegno elettronico.
Da qui ne discende che la misura degli arresti domiciliari con l´adozione della misura di controllo del c.d. braccialetto, non può essere considerata una forma autonoma di misura coercitiva, cioè una terza ipotesi di misura cautelare intermedia tra la misura in carcere e dalla c.d. misura semplice degli arresti domiciliari. Infatti i giudici di legittimità sono concordi nel ritenere la misura prevista dall´art 275 bis CPP semplicemente come una misura cautelare di sostituzione della custodia cautelare in carcere con una modalità di esecuzione particolare. Pertanto, i Giudici della Suprema Corte , dopo aver fatto un excursus storico dei vari interventi normativi modificativi della norma di cui all´art 275 bis, hanno affermato che l´ accertata indisponibilità del congegno elettronico non comporta alcun automatismo nella individuazione della misura coercitiva applicabile, la cui scelta è , invece, rimessa al giudice, in base ai principi di adeguatezza e proporzionalità in base alle esigenze cautelari del caso concreto.
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