I giudici della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 33043 del 28 luglio 2016, hanno stabilito che anche nell´ipotesi di mancanza di accordo collusivo tra il pubblico ufficiale, imputato per il reato di cui all´art. 323 cp (abuso di ufficio) e il privato che ha ricevuto un vantaggio, potrà essere dichiarata l´esistenza del dolo intenzionale, richiesto per la configurabilità del reato.
Nel caso di specie gli imputati pubblici ufficiali erano stati sottoposti a procedimento penale per rispondere della violazione in materia di reati edilizi e del reato di abuso d´ufficio perché erano state rilasciate concessioni per ristrutturazione edilizia, che autorizzavano aumento di volumetria, alterazione dello stato dei luoghi e del profilo esteriore, nonostante nell´area fossero consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, senza aumento di volumetria e alterazione dei luoghi e della sagoma.
Gli imputati promuovevano il ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello, lamentando, tra gli altri motivi, in ordine al contestato reato di abuso d´ufficio, l´assoluta mancanza del dolo intenzionale fondata dalla mancata dimostrazione dell´accusa dell´accordo collusivo tra il pubblico ufficiale e il soggetto avvantaggiato.
I giudici della Corte sul punto hanno ribadito che nel caso di specie, oltre al riscontro della macroscopica violazione delle norme vigenti in materia "l´intenzionalità del dolo dei due funzionari è vieppiù indiziata dal fatto che si guardarono bene dal richiamare, nell´illegittima autorizzazione paesaggistica rilasciata il 24.2.2006 in vista della concessione edilizia, l´aumento volumetrico relativo al bagno previsto in progetto", che "avrebbe svelato in modo clamoroso che quell´autorizzazione veniva rilasciata da un´autorità non competente, per giunta in un periodo in cui erano vigenti le rigorosissime norme di salvaguardia introdotte con la già citata L.R. n. 8 del 2004" (p. 21 della sentenza impugnata)"...
I giudici della Corte inoltre hanno ribadito come "l´ intenzionalità può essere desunta anche da elementi sintomatici come la come la macroscopica illegittimità dell´atto compiuto, non essendo richiesto l´accertamento dell´accordo collusivo con la persona che si intende favorire, in quanto l´intenzionalità del vantaggio ben può prescindere dalla volontà di favorire specificamente quel privato interessato alla singola vicenda amministrativa (ex multis, Sez. 6, n. 36179 del 15/04/2014, Dragotta, Rv. 260233; Sez. 3, n. 48475 del 07/11/2013, Scaramazza, Rv. 258290)."
Per tali ragioni e per i motivi inerenti agli altri aspetti dell´impugnazione, il ricorso veniva dichiarato inammissibile
Segue sentenza allegata
Nel caso di specie gli imputati pubblici ufficiali erano stati sottoposti a procedimento penale per rispondere della violazione in materia di reati edilizi e del reato di abuso d´ufficio perché erano state rilasciate concessioni per ristrutturazione edilizia, che autorizzavano aumento di volumetria, alterazione dello stato dei luoghi e del profilo esteriore, nonostante nell´area fossero consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, senza aumento di volumetria e alterazione dei luoghi e della sagoma.
Gli imputati promuovevano il ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello, lamentando, tra gli altri motivi, in ordine al contestato reato di abuso d´ufficio, l´assoluta mancanza del dolo intenzionale fondata dalla mancata dimostrazione dell´accusa dell´accordo collusivo tra il pubblico ufficiale e il soggetto avvantaggiato.
I giudici della Corte sul punto hanno ribadito che nel caso di specie, oltre al riscontro della macroscopica violazione delle norme vigenti in materia "l´intenzionalità del dolo dei due funzionari è vieppiù indiziata dal fatto che si guardarono bene dal richiamare, nell´illegittima autorizzazione paesaggistica rilasciata il 24.2.2006 in vista della concessione edilizia, l´aumento volumetrico relativo al bagno previsto in progetto", che "avrebbe svelato in modo clamoroso che quell´autorizzazione veniva rilasciata da un´autorità non competente, per giunta in un periodo in cui erano vigenti le rigorosissime norme di salvaguardia introdotte con la già citata L.R. n. 8 del 2004" (p. 21 della sentenza impugnata)"...
I giudici della Corte inoltre hanno ribadito come "l´ intenzionalità può essere desunta anche da elementi sintomatici come la come la macroscopica illegittimità dell´atto compiuto, non essendo richiesto l´accertamento dell´accordo collusivo con la persona che si intende favorire, in quanto l´intenzionalità del vantaggio ben può prescindere dalla volontà di favorire specificamente quel privato interessato alla singola vicenda amministrativa (ex multis, Sez. 6, n. 36179 del 15/04/2014, Dragotta, Rv. 260233; Sez. 3, n. 48475 del 07/11/2013, Scaramazza, Rv. 258290)."
Per tali ragioni e per i motivi inerenti agli altri aspetti dell´impugnazione, il ricorso veniva dichiarato inammissibile
Segue sentenza allegata
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