Di Redazione su Mercoledì, 19 Luglio 2017
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Penale

Anche il Sindaco può rispondere penalmente dei reati in tema di prevenzione infortuni nelle scuole materne comunali

I giudici della Terza Sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 323358 del 5 luglio 2017 , hanno stabilito che in tema di prevenzione infortuni nelle scuole materne di competenza del Comune, la responsabilità penale per la violazione delle norme resta in capo all´organo politico se questi non prova l´esistenza all´interno della struttura amministrativa comunale di una figura dotata di competenza specifica nel settore, a cui è stata delegata tale funzione.
Nel caso di specie era accaduto che il sindaco di un comune era stato condannato per la violazione degli artt. 46, co. 2, 55, co. 5, lett. c), 64, co. 1, lett. c), 68, co. 1, lett. b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, per avere, nella sua qualità di datore di lavoro, omesso di attuare quelle misure necessarie al fine di evitare ed eliminare all´interno dei locali di una scuola materna comunale i difetti rilevati che pregiudicavano la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Avverso la sentenza di condanna proponeva ricorso in Cassazione il Sindaco deducendo che la responsabilità di quanto accaduto doveva individuarsi in capo al dirigente del Comune individuato quale responsabile delle scuole comunali e non l´organo politico Ciò applicazione di in ossequio al principio generale della distinzione dei ruoli e delle competenze degli organi politici e gli organi amministrativi e di gestione, ai sensi dell´art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000.
I giudici di legittimità hanno respinto le argomentazioni della difesa dell´imputato sostenendo che per potere operare concretamente il principio di separazione e distinzione dei ruoli invocato dalla difesa del ricorrente, si rendeva necessario che l´organo politico avesse dato prova dell´effettivo conferimento della qualifica dirigenziale del servizio scuole comunale ad una figura specificamente individuata a tal fine, con poteri autonomi per la realizzazione degli interventi di manutenzione idonei per la messa in sicurezza locali della scuola
Poiché nel caso concreto detta prova non è stata fornita il ricorso è stato rigettato
Si allega testo della sentenza.
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