La Corte di Cassazione, con l´ordinanza n. 24293, pubblicata il 16 ottobre 2017, in accoglimento del ricorso di un correntista, ha ribadito ancora una volta che gli usi bancari in materia di anatocismo, non hanno alcun valore normativo né natura di fonte di diritto, essendo esclusivamente quella legale la disciplina applicabile, sicché in difetto di una successiva diversa pattuizione posteriore alla scadenza degli interessi, questi ultimi possono produrre a loro volta interessi soltanto dalla data della domanda giudiziale (ricorso monitorio).
In tema di controversia relativa ai rapporti tra banca e cliente correntista, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo a un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall´art. 1283 Codice Civile, deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione, dichiarando destituita di fondamento giuridico l´obiezione della banca, secondo cui la nullità della clausola anatocistica avrebbe ad oggetto esclusivamente il periodo trimestrale di capitalizzazione, lasciando in vita la convenzione integrabile per via interpretativa.
Il vizio di nullità, infatti, afferisce alla intera clausola, in quanto la convenzione viola la norma imperativa prevista dall´art. 1283 c.c. applicabile ratione temporis al rapporto di garanzia in esame, non assumendo pertanto rilievo la intervenuta ricezione normativa del divieto di capitalizzazione degli interessi bancari soltanto con l´art. 1, comma 629, della legge 27.12.2013 n. 147, normativa, peraltro, successivamente, integralmente ridisciplinata dall´art. 17 bis, del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 8 aprile 2016, n. 49 (recante "Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio") che ha sostituito l´art. 120 del Testo Unico delle leggi bancarie, atteso che la legge n. 147/2013 si è limitata a normare un indirizzo giurisprudenziale già stabilito dal Giudice di legittimità.
Avv. Pietro Gurrieri